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Perché il Governo non vuole introduzione reato di autoriciclaggio?

Ottobre 12, 2012 in Appunti

12 ottobre 2012

Martedì riproporrò l’introduzione nel disegno di legge anticorruzione, del reato di autoriciclaggio. Il Ministro Severino, martedì scorso ha detto no.
Io insisto. Non vale dire che serve far presto. Si sa che il provvedimento dovrà tornare alla Camera. Perché non arricchirlo del reato di cui il paese ha bisogno? A parole lo vogliono tutti ma, nei fatti, non lo consentono. Ci riprovo. Voglio sapere il perché del NO.


IL GOVERNO VOLTA LE SPALLE ALLA RICHIESTA DI INTRODURRE IL REATO DI AUTORICICLAGGIO. PERCHÈ QUESTA AVVERSIONE? LA STORIA COMINCIA CIRCA QUATTRO ANNI FA. VE LA RACCONTO.  
 
Ripropongo, per chi volesse saperne, quanto ho già scritto sullo stato dell’arte.
L’art.648 bis  (riciclaggio)  del codice penale,  detta:

<<Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni,  in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa,  è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro>>.

Faccio un esempio.

Tizio commette il reato di bancarotta fraudolenta, svuotando la propria società di tutti i beni. Viene condannato per bancarotta. Ma dei beni (denaro ed altro), non vi è traccia. Poi,  si scopre che Caio ha trasferito i beni della società di Tizio, oltre a tentare di farne perdere le tracce. Caio commette così il reato di riciclaggio. Se la stessa operazione di trasferimento, di occoltamento, di tentativi e manovre per impedire l’identificazione dei beni sottratti, la compie Tizio, ossia il bancarottiere, non commette, però, il reato di riciclaggio. Infatti,  questo sarebbe l’autoriciclaggio.  Ma questo reato non esiste in Italia.

Questo reato esiste in tutto il mondo occidentale.

A livello internazionale,  arrivano sollecitazioni,  da anni,  all’Italia,  perché si adegui.  Lo chiedono,  in Italia,  la Banca d’Italia,  la Procura Nazionale Antimafia,  la Guardia di Finanza.
La mancanza di questo reato,  impedisce di “inseguire” i beni frutto di attività illecita,  impedisce la confisca per equivalente (ossia di beni equivalenti per valore,  a quelli sottratti). Continua a leggere →

Prescrizione del reato. La gente civile ed i barbari

Febbraio 4, 2012 in Appunti

Si parla molto di prescrizione negli ultimi tempi, a proposito del processo Berlusconi-Mills.

La prescrizione è una causa che estingue il reato per il decorso del tempo. Ossia, dopo un certo periodo dalla commissione del reato,  c’è la cancellazione.  Così è nel nostro codice penale. Nel 2005,  sono stati accorciati di parecchio i tempi di morte di un reato (legge ex-Cirielli).

La regola generale è che la prescrizione è pari alla pena massima prevista per un reato: se per un reato,  la pena massima prevista è di 10 anni,  la prescrizione è di 10 anni, decorrenti dal momento in cui il reato è commesso. Se per un reato punito con la pena massima di 10 anni,  non si trova il colpevole, dopo i 10 anni il reato “muore”, anche se viene scoperto il colpevole, dopo 10 anni e un giorno.  Inoltre,  il processo che non si concluda definitivamente,  entro i 10 anni (oltre un aumento di un quarto per atti interruttivi),  dalla commissione del reato,  muore.  Continua a leggere →