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Prescrizione. Cosa è e perché. Un marchio d’infamia per l’uomo pubblico

Febbraio 26, 2012 in Appunti

Si aggiunge in coda alla nota che segue, per chi volesse approfondire, la linea guida di riforma dell’istituto della prescrizione, redatta dalla Commissione ministeriale del 2007, che richiama il lavoro delle precedenti commissioni.                                                                                                                 

tribunale MilanoCommesso un reato, dopo un certo periodo di tempo,  non è più possibile procedere penalmente nei confronti del colpevole.
La ragione di questa norma, si spiega con il fatto  che,  se lo Stato non riesce ad esercitare il suo potere entro un tempo prestabilito,  è come se vi rinunciasse.

E’ ovvio che vengano colpiti dalla prescrizione,  le situazioni più diverse,  non esistendo la possibilità di fare una legge per ogni singolo caso.  Faccio un esempio.
Viene scoperto il cadavere di una persona.  Fatti gli accertamenti,  si ha la certezza che si tratti di morte violenta,  risalente a 30 anni prima della scoperta.  Ulteriori indagini,  consentono di conoscere il nome della vittima,  la ragione violenta della morte,  il possibile autore dell’uccisione.
Viene interrogato il presunto omicidia, che confessa il motivo e le modalità dell’omicidio.
Ma sono passati 30 anni.  Il reato è prescritto per il decorso del tempo.  E la medesima cosa accadrebbe,  se il tempo massimo maturasse dopo la condanna,  anche confermata in appello, ma ancora pendendo il processo in Cassazione.

La legge stabilisce quanto è il tempo massimo di ogni reato.
Per il reato di corruzione di un testimone,  reato ricostruito definitivamente dalla Cassazione con  la sentenza Mills,  il tempo massimo era di 10 anni.  Sino al 2005,  il tempo della prescrizione, era di 15 anni.  Poi, con la legge cosidetta exCirielli  (una delle leggi ad personam,  di cui ha beneficiato Berlusconi,  in altre 4 occasioni),  sono stati notevolmente accorciati i tempi della prescrizione.
I giudici di Milano,  facendo i conti,  hanno deciso che è scaduto il tempo massimo.
Prima di dichiarare la prescrizione,  il Tribunale  aveva l’obbligo di valutare se Berlusconi dovesse essere assolto perchè non colpevole.  Fatta questa verifica,  più semplice quando avviene da parte dello stesso giudice che ha istruito il processo, avendo escluso di dover assolvere Berlusconi, ha applicato la legge,  ossia non ha emesso la sentenza di condanna,  perchè il reato è prescritto.
In questo caso,  quasi tutto viene cancellato.  Rimangono in vita solo le obbligazioni civili scaturenti dal reato.  Ad esempio,  lo Stato può chiedere i danni a Berlusconi,  scaturiti dall’essere stata deviata la giustizia con la corruzione del testimone Mills.
Ecco la ragione per cui la difesa preannuncia l’appello,  essendo altamente prevedibile che,  nella motivazione,  saranno spiegate le ragioni del perchè Berlusconi non è stato assolto.

Insomma la cosidetta sentenza di condanna senza pena.  Un marchio di infamia per un uomo pubblico.

Appartiene alla categoria delle fandonie,  il proclama della innocenza di Berlusconi,  subito diffuso dall’apparato, che  tenta,  così,  di prendere in giro i cittadini.

                                                                                                            

Per chi volesse approfondire,  allego, come detto,  a seguire le linee guida della commissione ministeriale per la riforma del codice penale, del 2007,  sull’istituto della prescrizione.  I lavori della commissione,  si collegano a quelli delle precedenti commissioni ministeriali:

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Prescrizione del reato. La gente civile ed i barbari

Febbraio 4, 2012 in Appunti

Si parla molto di prescrizione negli ultimi tempi, a proposito del processo Berlusconi-Mills.

La prescrizione è una causa che estingue il reato per il decorso del tempo. Ossia, dopo un certo periodo dalla commissione del reato,  c’è la cancellazione.  Così è nel nostro codice penale. Nel 2005,  sono stati accorciati di parecchio i tempi di morte di un reato (legge ex-Cirielli).

La regola generale è che la prescrizione è pari alla pena massima prevista per un reato: se per un reato,  la pena massima prevista è di 10 anni,  la prescrizione è di 10 anni, decorrenti dal momento in cui il reato è commesso. Se per un reato punito con la pena massima di 10 anni,  non si trova il colpevole, dopo i 10 anni il reato “muore”, anche se viene scoperto il colpevole, dopo 10 anni e un giorno.  Inoltre,  il processo che non si concluda definitivamente,  entro i 10 anni (oltre un aumento di un quarto per atti interruttivi),  dalla commissione del reato,  muore.  Continua a leggere →