Archivio detenzione

Recidivi a casa. NO!

Gennaio 11, 2012 in Appunti

L’IDV non può condividere il cuore del decreto “svuotacarceri” in discussione in Commissione Giustizia.
Non è accettabile che possa estendersi la detenzione domiciliare, sino a 18 mesi, ai condannati definitivi che abbiano più volte, nel volgere di un breve arco temporale, commesso delitti della stessa indole.

Pensiamo a ipotesi di stalking, con l’animosità persecutoria che contraddistingue tale reato. Pensiamo ad episodi che hanno visto portare i comportamenti illeciti, sino a conseguenze delittuose estreme.
Non risponde alle esigenze di sicurezza, liberare di fatto soggetti portati alla reiterazione del delitto.

L’IDV ha presentato un emendamento per escludere dalla possibilità della detenzione domiciliare, i delinquenti reiterati.
La risposta è che la norma svuotacarceri, potrà avere risultati proprio perché si prevede l’applicazione ai recidivi.

L’IDV è contro. Ho espresso questa valutazione in commissione. Domani esprimerò il voto contrario.

CONCRETEZZA e CRITICA

Dicembre 18, 2011 in Appunti

Non ho condiviso le critiche di Marco Travaglio su Il fatto di ieri (17 dicembre), titolato “Severino, anzi Morbidino“.
La prima critica al Ministro, è “di avere escogitato soluzioni tra il demenziale e il tragicomico”. Nello specifico:

A) “la solita pantomima del braccialetto elettronico”. Proprio no, caro Travaglio. E’ una soluzione in molti paesi; in Italia è stato sino a quest’anno uno scandalo ( pagati a Telecom 11 milioni l’anno per 10 anni, in totale 110 milioni di euro, ultima rata dicembre 2011). Quindi non bisognerebbe parlarne? Non sarebbe una soluzione praticabile, passando da una pessima gestione dello strumento ad una normale e corretta utilizzazione (come in tanti altri paesi)?

B) La detenzione domiciliare per pene sino a 18 mesi, è misura straordinaria, con durata sino al 31.12.2013 (legge 199/2010). Ora si vorrebbe l’innalzamento a 18 mesi dai 12, attualmente previsti. La misura della detenzione domiciliare esiste dal 1986, art.47 ter dell’ordinamento penitenziario e riguarda le pene, anche residue, non superiori a 24 mesi.La differenza della norma proposta, rispetto alla legge ordinaria, è nel fatto che riguarda la popolazione carceraria, d’ufficio e con procedura molto snellita. E’ evidente, che la procedura a domanda del detenuto, introduce un rito abbastanza complesso, con istruttoria, acquisizione di relazioni, udienza di discussione. Non così con la procedura semplificata.
Da questo a definire, come detto da Travaglio, la norma proposta: “l’ennesimo indulto mascherato per aggirare la Costituzione che impone per i provvedimenti di clemenza, la maggioranza dei due terzi”, c’è ne corre di strada, ma tanta. Una cosa è cancellare la pena (indulto),  altra cosa è la detenzione domiciliare, esistente da oltre un quarto di secolo. Salvo che, nel nome della certezza della pena (cosa assolutamente condivisibile)  non voglia rivedersi l’ordinamento penitenziario.

 C) La terza critica , è quella d’aver previsto l’alleggerimento cospicuo della popolazione carceraria, attraverso la previsione di spostare l’ingresso in carcere, dopo l’udienza di convalida dell’arresto, da tenersi entro 48 ore (non prorogabili). Ciò sulla base del dato statistico reale, secondo cui, ogni anno, da 21 a 22 mila arrestati, rimangono in carcere massimo 3 giorni, essendo rimessi in libertà , all’udienza di convalida.
Si prevede, quindi, che, nelle 48 ore, l’arrestato venga trattenuto nelle caserme o commissariati. Per Travaglio: “la misura pensa di trattenere nelle camere di sicurezza delle questure, senza passare per il carcere, i 21-22 mila detenuti in custodia cautelare che attendono il processo per direttissima”. Cosa c’entra l’udienza di convalida dell’arresto con il processo per direttissima? E’ una lettura superficiale e affrettata di Travaglio.

D) Travaglio aggiunge che non ci sarebbero altre idee messe in campo. E’ una grande inesattezza (si prevede la depenalizzazione di ipotesi di reato marginalissime, la sospensione del processo agli irreperibili con sospensione del corso della prescrizione, la revisione della geografia giudiziaria con recupero di 1944 giudici di pace e 2104 unità di personale, l’applicazione dell’affidamento in prova, per reati di minima offensività, prima del processo e non, come attualmente, dopo i possibili tre gradi di giudizio).

Diverse scelte, sono quelle proposte dall’IDV con numerosi disegni di legge, sin dal 2008.

Ovviamente, discuteremo e analizzeremo tutto.

Non possiamo certamente addebitare al Ministro di non aver costruito le carceri; neanche diremo che la soluzione del sovraffollamento carcerario, si risolve con le nuove carceri. Certo: questa è la strada maestra. Ma, in attesa, quale soluzione esiste per affrontare la gravissima emergenza del superaffollamento? Oppure, rispolveriamo l’idea di Angelino Alfano, di noleggiare  qualche nave e metterci i carcerati, in crociera o in rada?

Insomma, la critica serve e stimola. La critica corrosiva, invece, serve solo a vendere copie di giornali, parlando alla pancia di molti lettori.
Noi ragioniamo, perché non abbiamo problemi di tiratura.

Carceri e Giustizia

Dicembre 17, 2011 in Appunti

Il sopraffollamento carcerario è un fatto oggettivo, con un terzo di detenuti oltre la capienza consentita. Ma, attenzione: bisogna scongiurare norme criminogene.
Il sovraffollamento non è da paese civile. Il carcere è privazione della libertà, non sofferenza per condizioni igieniche, di spazio, di cura.

Scontiamo l’inefficienza dell’ex ministro Alfano: colui che, in tre anni e mezzo, ha annunciato 4 piani-carcere, senza realizzarne neanche uno.

Ora si propone di alleggerire il peso del sopraffollamento con la previsione di applicazione della detenzione domiciliare per le condanne definitive sino a 18 mesi o per la pena residua da scontare inferiore a 18 mesi. Questa soluzione,  porterebbe fuori dal carcere, 4000 detenuti.

Accanto a questa misura, il Governo interviene su quelle carcerazioni di durata brevissima. Invero, ogni anno, 21.000 arrestati, stanno in carcere meno di 3 giorni. Si tratta di persone che, arrestate, vengono rimesse in libertà dal giudice, all’udienza di convalida dell’arresto. In tale caso, si prevede di trattenere gli arrestati nelle caserme o commissariati, sino alla udienza di convalida. In tale udienza, il giudice deciderà se l’arrestato debba andare in carcere o rimesso in libertà.

Altre proposte, recepiscono quelle dell’IDV, avanzate sin dal 2008, con appositi disegni di legge.

La norma che merita molta attenzione, è quella dei domiciliari per pene sino ai 18 mesi.

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