Archivio art.18

La ministra e lo scippo: la riforma del lavoro è incostituzionale, i lavoratori si riprenderanno i loro diritti!

Maggio 30, 2012 in Appunti

Il testo della riforma Fornero sarà studiato nelle Università come esempio di legge scritta con i piedi.

Guarda il mio intervento in Aula sulla fiducia alla riforma del mercato del lavoro

La cultura vetero-capitalistica, riaffiora arrogante nel terzo millennio

Aprile 9, 2012 in Appunti

QUANDO UN CAPITALISMO CINICO CONSIDERA IL LAVORATORE UN BENE STRUMENTALE, CON POSSIBILE ROTTAMAZIONE,  SE ECONOMICAMENTE NON COMPETITIVO.

SIAMO FIGLI DI UNA CULTURA DIVERSA,  QUELLA CHE CONSIDERA LA FUNZIONE SOCIALE DEL CAPITALE E DEL LAVORO.

OGGI E’ IN GIOCO,  CON L’ART.18,  UNA CONCEZIONE CHE VIENE DA LONTANO,  ACCENNATA NELLA CARTA DEL CARNARO DEL  1920,  E TRASFUSA ESPANSIVAMENTE NEGLI ARTICOLI 36, 38, 41 e 46 DELLA COSTITUZIONE.

NOI NON TORNIAMO INDIETRO SUI DIRITTI CONQUISTATI,  CONSAPEVOLI CHE LAVORO SI CONIUGA CON CIVILTA’. 

 

Come già esaminato nel post immediatamente precedente,  la proposta modifica dell’art.18, comporterebbe la possibilità del reintegro nel posto di lavoro,  con decisione del giudice,  solo nella ipotesi di manifesta insussistenza della giusta causa o giustificato motivo  (licenziamento cosidetto economico od organizzativo).  Nella ipotesi che l’insussistenza non sia manifesta,  il giudice non può decidere,  optando tra reintegro e indennizzo,  ma dovrà,  senza altre alternative,  dichiarare risolto il rapporto di lavoro. Continua a leggere →

Ipocrisia svelata. Art.18. Tutto per un avverbio. Un premio nobel alle menti giuridiche che hanno partorito il nuovo articolo

Aprile 5, 2012 in Appunti

MONTI SVELA IL DISEGNO IPOCRITA: assicura Confindustria che il reintegro sara’ ipotesi rarissima e di improbabile applicazione. Certo, con il “manifestamente”, è così. Squallore indecente mentre alle banche si elargiscono favori, esentando le fondazioni bancarie da IMU.

Deve esserci una forma di latente sadismo in coloro che hanno scritto il nuovo art.18.  Cercherò di tradurre l’essenza,  estratta da un percorso argomentativo,  fortemente involuto e contorto. Dopo il mio tentativo di offrirvi l’essenza,  potrete giudicare il pastrocchio.

In queste settimane, siamo stati coinvolti nel contrastare la modifica con cui,  poteva licenziarsi un lavoratore, assumendo l’esistenza del motivo economico (ossia legato alle esigenze di ridimensionamento di una azienda o alla necessità di mutare alcune figure professionali, non più essenziali al ciclo produttivo).  La previsione che il giudice,  anche accertando l’insussistenza del motivo economico del licenziamento, dovesse  – senza altra alternativa –  dichiarare la nullità del licenziamento e contestualmente risolvere il rapporto di lavoro,  condannando però il datore di lavoro a risarcire il lavoratore, mandato a casa,  era una contraddizione in termini.  Nullo il licenziamento ma risolto il rapporto di lavoro.   Era troppo ovvia la considerazione della possibilità di mascherare un licenziamento, anche per motivi discriminatori, con insussistenti motivi economici. Il Governo,  ha presentato il disegno di legge,  apparentemente cedendo alle ovvie suddette considerazioni.  Ne è venuto fuori un testo perfido,  escogitato malevolmente con paradossali acrobazie giuridiche.  Non è serio, ciò che è stato fatto. Il Prof. Mario Monti, si dichiara orgoglioso della “storica riforma”. Vediamola allora,  sul punto di aspro dibattito. 

Mi limito, quindi,  alla disciplina del licenziamento economico. Continua a leggere →

Art.18, dall’inganno, alla prepotenza, alla libido.

Marzo 23, 2012 in Appunti

Ieri ho dimostrato la bestialità giuridica del comma 5 del proposto art.18.  Testo alla mano. Potrà leggersi su www.luigiligotti.it

Oggi,  espongo una mia breve ulteriore riflessione,  secondo la tempistica della evoluzione del problema.

1. Per mesi,  il governo e buona parte della maggioranza che lo sostiene,  ci hanno trattato da retrogadi ottusi,  contrari a qualsiasi nuovo modello di mercato del lavoro.  Loro i genii,  noi gli ottusi.  Dicevano: modello tedesco,  modello tedesco,  modello tedesco,  modello tedesco.  Un mantra parossistico.

2. Poi,  sono cominciati gli incontri con le parti sociali.  Il Governo,  sempre offrendo la modernità: il modello tedesco.  Giorni di confronto.  Poi l’annuncio: accordo vicino, anzi raggiunto.

3. L’altro ieri,  il testo del nuovo articolo 18.  Modello tedesco?  Ma quando mai! Modello arrogante:  si licenzia e anche se il datore di lavoro,  accampa ragioni infondate,  il giudice gli da torto,  annulla il licenziamento e,  udite-udite,  dichiara la risoluzione del rapporto di lavoro. Insomma licenziamento,  sempre e comunque.  Cambia nome.  Come  l’uragano,  che pur chiamato Katarina,  sempre uragano è ed è stato.   Anche io posso chiamare un omicidio, Giacomino.  Ma sempre il morto c’è. 

4. Dicono:  ma no!  Sono ancor più estese le garanzie da licenziamenti discriminatori.  Quelli sono nulli,  nulli,  nulli.  Noi siamo moderni,  ma tuteliamo i diritti che contano.  Voi, sindacati e cittadini,  siete ancora ottusi.

5. E se qualcuno,  maschera il licenziamento discriminatorio con una inesistente giusta causa?  Beh,  direbbe chiunque:  se è inesistente,   il lavoratore non può perdere il posto di lavoro. Altrimenti che inesistenza è.  Caspita,  ci sarà pure una differenza tra esistenza e inesistenza! Giusto,  perfettamente logico e ragionevole:  infatti il giudice,  deve annullare il licenziamento. Ah, bene. Caspita,  noi sì che siamo un paese moderno di democrazia partecipata.  Quindi,  non è vero che può barattarsi un licenziamento discriminatorio con una inesistente giusta causa?  Eh, caspita, addirittura,  il giudice deve annullare il licenziamento!  Perbacco!  Ed invece… Continua a leggere →

Art.18 e sviluppo. Diritti ed equità. Si può negare il soggetto debole?

Febbraio 23, 2012 in Appunti

L’art.18 dello Statuto dei diritti dei lavoratori, tutela il lavoratore ingiustamente ed ingiustificatamente, licenziato, nelle imprese con più di 15 dipendenti.

La tutela, ove riconosciuto ingiustificato o ingiusto  il licenziamento, comporta il reintegro del lavoratore nel posto di lavoro.
La tutela si colloca nel più ampio quadro di disciplina del rapporto individuale di lavoro, di cui alla legge 604 del 1966.

Premesso che, risulta difficile pensare che un datore di lavoro, si privi dell’apporto del lavoratore, ove non ci siano valide ragioni, la norma è a presidio di possibili anomalie, rispetto alla normalita e ragionevolezza.

Esiste uno spazio valutativo sul criterio di giustezza e giustizia del provvedimento di licenziamento.

La norma tenta di rappresentare un presidio dall’errore di valutazione.

E’ una norma di civiltà: licenziare è un verbo, il licenziato è una persona.

Togliere ad una persona il diritto al posto di lavoro, significa compromettere la vita di una persona, dei suoi figli, della sua famiglia, della sua esistenza.

Senza volere farne una norma totem, resistente a qualunque, anche  lievemente informale, situazione.

Esistono casi nella periferia della dialettica paradossali, ossia di decisioni giuresprudenziali sbagliate. Rimane, però,  il valore assoluto di una norma che tutela possibili ingiustizie.

Ciò che non riesco a capire, è il perchè si ritenga che una norma che tuteli da una possibile ingiustizia, debba essere un freno allo sviluppo dell’economia e del mercato.

Il gran discutere sull’art.18,  mi appare deviante. Come se si volesse individuare un “colpevole” del  mancato sviluppo di una azienda, casomai conseguenza di mancati investimenti.

Perchè questo gran bisogno di cambiare una norma che tutela un diritto, nell’interesse della stessa impresa e azienda? Perchè la liberalizzazione e sviluppo del mercato, dovrebbero passare dalla porta stretta dei diritti negati?

Sarò banale.  Ancora non ho trovato qualcuno che spieghi, in concreto, come la tutela di un diritto violato, rappresenti un freno allo sviluppo.

Si assume, ancora, che la norma sarebbe di difficile applicazione, a causa di una giurisprudenza che ne avrebbe alterato limiti ed attuazione, con privilegio delle posizioni del lavoratore licenziato e il disconoscimento dei casi di giusta causa.
Si dice, quindi, che l’unico rimedio sarebbe quello della eliminazione,  lasciando intangibile il recesso del datore di lavoro, non costringendolo al reintegro, anche se non riconosciuta dal giudice, la giusta causa.
In buona sostanza la variabilità della casistica, non potrebbe essere compiutamente valutata da un giudice, apparendo la decisione di reintegro, iniqua.

Per contrastare l’iniquità, a mio parere, si creerebbe altra iniquità: nel senso che sempre e comunque, il datore di lavoro avrebbe il diritto di recesso, compensando il lavoratore licenziato con il pagamento di alcune mensilità ( proposta Ichino).

Una soluzione del genere, potrebbe essere comprensibile ove esistesse mobilita’ e, quindi, la possibilità del lavoratore di trovare altra occupazione. In Italia c’e’ mobilita’? Questa e’ la domanda che dovremmo porci.  In assenza di mobilità,  il lavoratore licenziato senza giusta causa, dopo aver esaurito le risorse rappresentate da 10/15 mensilità, come vivrebbe?

Possiami prescindere da queste valutazioni? Non sarebbe, incece, da affrontare il problema dei diritti, per qualunque lavoratore che subisca un ingiusto licenziamento?

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Art.18 questo il testo su cui si contende. Se ne discute. Serve conoscere la norma o averla sottomano, per seguire dibattito.

Febbraio 19, 2012 in Appunti

E’  UNA GRANDE DISPUTA.
 Si dice che l’articolo sotto riprodotto, sarebbe la causa del mancato sviluppo del paese. Si dice che gli investitori stranieri, non verrebbero in Italia, per colpa di questo articolo. Si dice che i giovani non trovano lavoro, per colpa di questo articolo. Ho pensato di presentarvi il colpevole di tante nefandezze. Già lo conoscerete. Altrimenti, un ripasso. Mutuando una espressione di storica levatura, vi dico: tornando a casa, dopo aver dato un bacio sulla fronte dei vostri bambini, chiedete loro se avessero fatto i buoni non pensando alle cose cattive, all’art.18. Dai loro occhi, capirete, se son stati buoni o biricchini. L’importante è che imparino la differenza tra il bene ed il male.
 
  
Articolo 18  Statuto dei Lavoratori
 
Ferma restando l’esperibilità delle procedure previste dall’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell’art. 2 della legge predetta o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.

Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il licenziamento di cui sia stata accertata la inefficacia o l’invalidità a norma del comma precedente. In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all’art. 2121 del codice civile

Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente è tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione.

Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto si intende risolto. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.

Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’art. 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

L’ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l’ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell’art. 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile. L’ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’art. 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all’ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l’ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all’importo della retribuzione dovuta al lavoratore.