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Vota No: perchè

Novembre 1, 2016 in Appunti

Vota NO: perchè
-perchè vuoi il bicameralismo paritario
-perchè non vuoi il referendum propositivo o d’indirizzo
-perchè non vuoi che i ddl di iniziativa popolare vengano esaminati
-perchè non vuoi sopprimere il CNEL
-perchè non vuoi abolire le province
-perchè vuoi che rimanga legislazione concorrente Stato-regioni
-perchè vuoi che sanità ambientetrasporti siano competenza delle Regioni
-perchè vuoi che la protezione civile sia di competenza regionale
-perchè la competenza sui porti e aeroporti sia delle Regioni
-perchè vuoi che la ricerca scientifica e tecnologica sia di competenza delle Regioni
-perchè vuoi che delle grandi reti di trasporto e di navigazione siano competenti le Regioni.
Insomma vota NO per difendere tutte le cose che oggi non ti piacciono e vota NO perchè tutto rimanga come è adesso.

Le belle ragioni del SI di uno che ama la Costituzione

Ottobre 24, 2016 in Appunti

LE RAGIONI DEL SI

1.
Viene superato l’anacronistico bicameralismo paritario indifferenziato, con la previsione di un rapporto fiduciario esclusivo fra Camera dei deputati e Governo. Pregio principale della riforma, il nuovo Senato delinea un modello di rappresentanza al centro, delle istituzioni locali. E’ l’unica ragione che oggi possa giustificare la presenza di due Camere. Ed è una soluzione coerente col ridisegno dei rapporti fra Stato-Regioni. Il problema del bicameralismo paritario (stessi poteri della camera dei deputati e del senato), risale alla stessa Assemblea costituente quando, nella contrapposizione tra sinistra e cattolici, si decise per un compromesso, affidando al futuro ed ad un diverso clima politico, la soluzione. Da allora, in più occasioni, si è tentato di risolvere il problema delle due camere sovrapponibili. Nessuno difendeva il bicameralismo ma non si riuscì a trovare la soluzione. OGGI, IL PARLAMENTO, E’ RIUSCITO A FARLO. La riforma non è stata però approvata dai 2/3 del Parlamento e, per questo motivo, si va al referendum.

2.
I procedimenti legislativi vengono articolati in due modelli principali, a seconda che si tratti di revisione costituzionale o di leggi di attuazione dei congegni di raccordo fra Stato e autonomie, dove Camera e Senato approvano i testi su basi paritarie, mentre si prevede in generale una prevalenza della Camera politica, permettendo al Senato la possibilità di richiamare tutte le leggi, proponendo entro termini prestabiliti brevi modifiche ed osservazioni, ma lasciando comunque alla Camera l’ultima parola. La questione della complicazione del procedimento legislativo non va sopravvalutata, poiché non appare diversa la situazione di tutti gli Stati composti: in ogni caso, e di nuovo in continuità con le esperienze comparate, la riforma prevede la prevalenza della Camera politica. Quando si dice che da una norma di 9 parole (art.70: “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”) si passa ad una norma di oltre 400 parole, si dice una cosa molto sciocca. Infatti, nel momento in cui viene cancellato il bicameralismo paritario, è del tutto evidente che il nuovo art. 70, debba prevedere le competenze della Camera e del Senato, con i relativi procedimenti legislativi. Ovviamente ciò comporterà anche un adeguamento dei regolamenti parlamentari che devono essere adeguati alla nuova architettura parlamentare. Ciò si dovrà e si potrà fare solo dopo l’approvazione della riforma con il referendum. Pacifico che non possa farsi prima dell’approvazione della riforma.
Si sostiene, ancora, che il Parlamento non fosse legittimato a fare una riforma costituzionale dopo la dichiarazione di incostituzionalità del porcellum. NON E’ VERO.
La Corte Costituzionale (sentenza n.1 del 2014) ha detto:

E’ evidente, infine, che la decisione che si assume, di annullamento delle norme censurate, avendo modificato in parte qua la normativa che disciplina le elezioni per la Camera e per il Senato, PRODURRÀ I SUOI EFFETTI ESCLUSIVAMENTE IN OCCASIONE DI UNA NUOVA CONSULTAZIONE ELETTORALE…RILEVA, NELLA SPECIE, IL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA CONTINUITA’ DELLO STATO, che non è un’astrazione e dunque si realizza in concreto la CONTINUITA’ IN PARTICOLARE DEI SUOI ORGANI COSTITUZIONALI: DI TUTTI GLI ORGANI COSTITUZIONALI, A COMINCIARE DAL PARLAMENTO. E’ PERTANTO FUORI DI OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO CHE NESSUNA INCIDENZA E’ IN GRADO DI SPIEGARE LA PRESENTE DECISIONE NEPPURE CON RIFERIMENTO AGLI ATTI CHE LE CAMERE ADOTTERANNO PRIMA DI NUOVE CONSULTAZIONI ELETTORALI: LE CAMERE SONO ORGANI COSTITUZIONALMENTE NECESSARI ED INDEFETTIBILI E NON POSSONO IN ALCUN MOMENTO CESSARE DI ESISTERE O PERDERE LA CAPACITA’ DI DELIBERARE”.

3.
La riforma del Titolo V della Costituzione ridefinisce i rapporti fra lo Stato e Regioni nel solco della giurisprudenza costituzionale successiva alla riforma del 2001, con conseguente incremento delle materie di competenza statale. Nello stesso tempo la riforma tipizza materie proprie di competenza regionale, cui corrispondono in gran parte leggi statali, limitate alla fissazione di “disposizioni generali e comuni”. Per la prima volta, non si assiste ad un aumento dei poteri del sistema regionale e locale, bensì ad una loro razionalizzazione e riconduzione a dinamiche di governo complessive del paese. La soppressione della legislazione concorrente serve a razionalizzare la divisione delle materie e comporta di per sé una riallocazione naturale allo stato o alle regioni della competenza a disciplinare, rispettivamente, i principi fondamentali e le norme di dettaglio che già spettava ad ognuno di essi.

4.
I poteri normativi del governo vengono riequilibrati, con una serie di più stringenti limiti alla decretazione d’urgenza introdotti direttamente nell’articolo 77 della Costituzione, per evitare l’impiego elevato che si è registrato nel corso degli ultimi anni.
Il Governo “può chiedere alla Camera dei Deputati di deliberare che un disegno di legge indicato come essenziale per l’attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei Deputati (…) Il regolamento della Camera dei Deputati stabilisce le modalità ed i limiti del procedimento, anche con riferimento all’omogeneità del disegno di legge“.

Sicchè non E’ VERO che il Governo possa imporre i suoi disegni di legge, essendo una prerogativa della Camera dei Deputati, da regolarsi con il proprio regolamento, stabilire le modalità ed i limiti del procedimento anche con giudizio sulla omogeneità del disegno di legge.

 

5.
Il sistema delle garanzie viene significativamente potenziato: il rilancio degli istituti di democrazia diretta, con l’iniziativa popolare delle leggi e il referendum abrogativo rafforzati, con l’introduzione di quello propositivo e d’indirizzo per la prima volta in Costituzione. E’ questa un grande rafforzamento della sovranità popolare perché viene introdotto, accanto all’esistente referendum abrogativo, il referendum propositivo e di indirizzo. E’ una bellissima norma (art. 71, comma 4):

“Ai fini di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce le condizioni ed effetti popolari propositivi e d’indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione”.

Altra importante e bella norma riguarda le leggi di iniziativa popolare che obbligatoriamente devono essere esaminate (oggi non è così):

” Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge di iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari”.

 

6.
Viene operata una decisa semplificazione istituzionale, attraverso l’abolizione del Cnel e la soppressione di qualsiasi riferimento alle province quali enti costitutivi della Repubblica.

7.
Viene introdotto un tetto all’indennità dei consiglieri regionali, parametrata a quello dei sindaci delle città grandi; il divieto per i consigli regionali di continuare a distribuire soldi ai gruppi consiliari.

8.
L’iter della riforma è durato oltre due anni, è passato per sei letture, tre per ciascuna Camera, con quasi seimila votazioni e l’approvazione di oltre cento emendamenti. Sino alla prima lettura alla Camera il testo è stato condiviso da una maggioranza ampia, poi ridottasi per motivi non relativi al suo contenuto: riconoscere un anomalo potere di veto a chi aveva condiviso il contenuto avrebbe danneggiato il paese. Governo, il contributo delle due Camere e di vari gruppi anche di opposizione è stato comunque decisivo e rilevante.
Il testo, con le modifiche che il Parlamento ha voluto, si ispira inoltre direttamente alle proposte della Commissione per le riforme costituzionale istituita dal Governo Letta nel 2013, che rispecchiavano l’opinione largamente maggioritaria fra gli studiosi di ogni orientamento che presero parte a quella Commissione.

9.
Gli elettori sono chiamati a pronunciarsi solo sulla riforma costituzionale, non anche sulla legge elettorale della Camera. Giova comunque ripetere che nulla nella legge attuale, in combinato disposto con la riforma costituzionale, configura un’anomala concentrazione di poteri:

la maggioranza di 24 deputati alla Camera (340 con il premio di maggioranza, su 630)) non consente al vincitore né di rivedere da solo la Costituzione, né di esprimere da solo la composizione degli organi di garanzia. Questo dicono i numeri. Per la elezione dei Giudici della Corte Costituzionale, è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti (420 deputati, 67 senatori). Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei 3/5 dei componenti di ciascuna Camera (378 deputati, 60 senatori). Per l’elezione del Presidente della Repubblica, serve la maggioranza dei 2/3 dell’assemblea composta da 630 deputati e 100 senatori, ossia 730 parlamentari (quindi maggioranza di 487 parlamentari). Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti (quindi, se votano tutti, la maggioranza è 438).

E’ un’affermazione, quindi, falsa dire che ci sarebbe la concentrazione di un potere assoluto, per la semplice osservazione che servono maggioranze qualificate che vanno ben oltre i numeri della maggioranza parlamentare.
Alcuni hanno anche detto che per l’elezione del Capo dello Stato, la maggioranza dei 3/5 dei votanti, significa che se le opposizioni non partecipano al voto, se una cinquantina di parlamentari della maggioranza non partecipa al voto perché in crociera, se una ventina di parlamentari della maggioranza non partecipa al voto, perché ha il cimurro, se una trentina di parlamentari della maggioranza non partecipa al voto perché ha litigato con il compagno o la compagna, il numero dei votanti di riduce di moltissimo e il Presidente della Repubblica, potrebbe essere eletto con maggioranze poverissime. Vi sembra un argomento? Dicono che ciò sarebbe l’inizio della dittatura.
Diamogli un nome: la dittatura del cimurro e degli scorbutici.

10.
C’è un’altra sciocchezza ricorrente: i senatori non sarebbero eletti dal popolo, con violazione dell’art.1 della Costituzione (“La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”).
NON E’ VERO.
Il 5° comma dell’art.57 stabilisce:

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, IN CONFORMITA’ ALLE SCELTE ESPRESSE DAGLI ELETTORI PER I CANDIDATI CONSIGLIERI IN OCCASIONE DEL RINNOVO DEI MEDESIMI ORGANI, SECONDO LE MODALITA’ STABILITE DALLA LEGGE DI CUI AL SESTO COMMA

Il 6° comma stabilisce:

“Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI SEGGI E DI ELEZIONE DEI MEMBRI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA”.

E’ assolutamente evidente che i “CANDIDATI CONSIGLIERI” siano i candidati al Senato, scelti dagli elettori “IN OCCASIONE” del rinnovo dell’assemblea regionale.

E’ facilmente prevedibile che la legge elettorale per il Senato, dovendo rispettare questo principio costituzionale, dovrà prevedere una scheda per l’elezione all’assemblea regionale ed una scheda per l’elezione dei “candidati consiglieri “proposti” per il Senato.
In tal senso c’è già l’iniziativa di disegno di legge di Vannino Chiti (minoranza dem) che disciplina quanto sopra detto.

Dicono alcuni non attenti lettori: ma al primo comma dell’art.57 c’è scritto che il senato venga eletto dai consigli regionali fra i propri componenti e fra i sindaci dei territori.
Ebbene, la norma è perfetta perché bisogna tenere a mente l’art. 122 della Costituzione (immutato sul punto), secondo cui:

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta nonché DEI CONSIGLIERI REGIONALI sono disciplinati con legge della Regione…”.

E’ quindi necessario che prima della elezione al senato dei consiglieri SCELTI dai cittadini, l’assemblea regionale debba procedere alla verifica prevista dall’art.122 della Costituzione, per procedere quindi con voto dell’assemblea regionale che dovrà essere “IN CONFORMITA’ ALLE SCELTE ESPRESSE DAGLI ELETTORI“.
Si ponga, invero, il caso di un CANDIDATO CONSIGLIERE al Senato, la cui elezione venga annullata dall’assemblea regionale per vizio di eleggibilità o incompatibilità, ovviamente dovrà scorrersi il listino dei candidati consiglieri al senato, facendo subentrare il candidato immediatamente successivo a quello la cui elezione è inficiata.
Tutto ciò sarà materia della legge che dovrà essere fatta, contenendo la Costituzione, ovviamente, solo i principi che devono essere rispettati ed applicati. Diversamente la legge per l’elezione del senato, sarebbe incostituzionale.

11.
Assolutamente priva di pregio è l’affermazione che si regalerebbe l’immunità ai peggiori delinquenti solitamente allocati nei consigli regionali. Dimentichiamo, nell’occasione, che i consiglieri regionali vengono eletti dai cittadini e quindi espressione della sovranità popolare.
Dobbiamo però rifiutarci di accettare come ineludibile la scelta da parte dei cittadini di delinquenti. Non si può convivere con una tesi del genere. Noi vogliamo le istituzioni sane e non marce. Questo è un dovere della politica nel rispetto dei principi della Costituzione. Noi dobbiamo fare il massimo sforzo per la migliore selezione del ceto politico.
L’art. 68 della Costituzione sulla cosiddetta “immunità” non è stato modificato.
Peraltro si parla impropriamente di immunità, in quanto l’immunità è stata abolita nel 1993.
Ora è: 1) insindacabilità per le opinioni e voti espressi nell’esercizio delle funzioni. 2) necessità dell’autorizzazione per procedere a perquisizioni, arresto (salvo che non si tratti di flagranza di reato) ed intercettazioni.
Nessuna indagine, nessun processo e nessuna sentenza , sono fermati dall’art. 68 della Costituzione.

Non poteva scegliersi che l’art. 68 valesse per una camera e non per l’altra.
E’ arrivato il momento di eliminare per tutti l’art. 68 della Costituzione?
Se il Parlamento vorrà, potrà affrontare questo tema di revisione costituzionale. Potrebbe essere il popolo a proporre un disegno di legge o un referendum abrogativo o un referendum propositivo o d’indirizzo. Tutte queste cose, oggi si possono fare. Prima gli spazi erano più angusti.
Oggi la Costituzione respira e si sente giovane, si scrolla un poco della muffa accumulatasi in tanti anni per la realizzazione dei principi fondamentali e, per continuare ad essere la Costituzione più bella del mondo, si rinnova e modernizza nelle parti regolamentari e procedimentali.

Così come tutto si tiene nella Costituzione del 1948, anche nella riforma di cui stiamo discutendo è evidente che il superamento del bicameralismo, la riforma del procedimento legislativo, razionalizzazione dei poteri regionali fanno parte di un unico disegno che può essere positivamente valutato.
A quanti, come noi, sono giustamente affezionati alla Carta del 1948, esprimiamo la convinzione che – intervenendo solo sulla parte organizzativa della Costituzione e rispettando ogni virgola della parte prima – la riforma potrà perseguire meglio quei principi che sono oramai patrimonio comune di tutti gli italiani.
Lungi dal tradire la Costituzione, si tratta di attuarla meglio, raccogliendo le sfide di una competizione europea e globale che richiede istituzioni più efficaci, più semplici, più stabili.

LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE ED IL REFERENDUM CONFERMATIVO – POST n. 3

Settembre 29, 2016 in Appunti

 

Dalla pagina fb  I care

 LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE ED IL REFERENDUM CONFERMATIVO – POST n. 3

L’ ARTICOLO 57 – COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

“L’articolo 2 del testo di legge costituzionale – modificando l’articolo 57 Cost. – definisce una diversa composizione e una nuova modalità di elezione del Senato della Repubblica. In particolare, il nuovo Senato si compone di 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, eletti dai consigli regionali o delle province autonome, in conformità alle scelte degli elettori, invece dei 315 senatori elettivi previsti dal testo costituzionale vigente. Al contempo, il Presidente della Repubblica può nominare fino a 5 senatori, che durano in carica sette anni, tra i cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti. Si aggiungono inoltre gli ex Presidenti della Repubblica in qualità di senatori di diritto e a vita.

La composizione del nuovo Senato viene quindi così configurata:

– 95 senatori sono eletti dai consigli regionali e dai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano; ciascun consiglio elegge un numero di senatori in proporzione alla popolazione della regione quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione (quarto comma art. 57 Cost.); di questi 95: 74 senatori sono eletti tra i membri dei Consigli regionali;
– 21 senatori sono eletti tra i Sindaci dei comuni dei rispettivi territori, nella misura di uno per ciascun consiglio;
– fino a 5 senatori sono di nomina presidenziale, scelti tra coloro che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario;

Per quanto attiene alle modalità di attribuzione alle regioni dei 95 seggi, il terzo comma dell’art. 57 Cost. prevede che nessuna Regione possa avere un numero di senatori inferiore a 2 e che ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano ne abbia 2.

Le “modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei componenti del Senato tra i consiglieri e i sindaci”, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale e locale sono regolate – in base a quanto previsto dal sesto comma dell’articolo 57 Cost. – con legge approvata da entrambe le Camere. L’elezione dei senatori, come già detto, avviene con metodo proporzionale, da parte dei consigli regionali e delle province autonome tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni del rispettivo territorio.”

* Fonte Servizio Studi Camera dei Deputati, schede di lettura, n. 216/12 parte prima. Maggio 2016

Nessun testo alternativo automatico disponibile.

LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE ED IL REFERENDUM CONFERMATIVO – POST n. 2

Settembre 29, 2016 in Appunti

LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE ED IL REFERENDUM CONFERMATIVO – POST n. 2
L’ ARTICOLO 55 – FUNZIONI DELLE CAMERE

“L’articolo 1 del testo di legge costituzionale modifica l’articolo 55 Cost. e rivisita profondamente le funzioni proprie dei due rami del Parlamento.

Il PRIMO COMMA del nuovo art. 55 Cost. – che prevede che “Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica” – non è modificato rispetto al testo vigente della Costituzione.

Il nuovo SECONDO COMMA dell’art. 55 Cost., introdotto nel corso dell’esame al Senato in prima lettura, prevede che le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

L’art. 55 Cost., al TERZO COMMA, prevede che “Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione”.
(I senatori cessano dunque, sulla base della nuova configurazione del Senato definita dal testo di legge, di condividere con i deputati la rappresentanza della Nazione attualmente richiamata dall’articolo 67 della Costituzione, il quale, nel testo vigente, fa di “ogni membro del Parlamento” il rappresentante della Nazione.)

Il nuovo QUARTO COMMA dell’art. 55 Cost attribuisce la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo alla sola Camera dei deputati, la quale esercita la “funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo”.
(Viene conseguentemente modificato l’art. 94 Cost., riferendo alla Camera dei deputati la votazione della fiducia all’Esecutivo.)

In base al nuovo QUINTO COMMA dell’art. 55 Cost. il Senato della Repubblica “rappresenta le istituzioni territoriali”.
Le funzioni del Senato, come delineate dall’art. 55, quinto comma, della Costituzione, consistono nel:
• raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica;
• concorso all’esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione;
• concorso all’esercizio di funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea;
• la partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea;
• la valutazione delle politiche pubbliche e dell’attività delle pubbliche amministrazioni;
• la verifica dell’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori;
• concorso all’espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge;
• concorso alla verifica dell’attuazione delle leggi dello Stato.

Infine, non è mutata la previsione in base alla quale il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione (art. 55 Cost., SESTO COMMA).” *

* Fonte Servizio Studi Camera dei Deputati, schede di lettura, n. 216/12 parte prima. Maggio 2016

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LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE ED IL REFERENDUM CONFERMATIVO – POST 1 – INTRODUZIONE *

Settembre 29, 2016 in Appunti

“Nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016 è stato pubblicato il testo di legge costituzionale, approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante:

«Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione.

I principali elementi del testo di riforma costituzionale

Il principale elemento caratterizzante l’intervento di riforma riguarda il superamento del bicameralismo perfetto: il Parlamento continuerà ad articolarsi in Camera dei deputati e Senato della Repubblica, ma i due organi avranno composizione diversa e funzioni in gran parte differenti.
Alla Camera dei deputati – di cui non è modificata la composizione – spetta la titolarità del rapporto fiduciario e della funzione di indirizzo politico, nonché il controllo dell’operato del Governo.
Il Senato della Repubblica (che mantiene la denominazione vigente) diviene organo ad elezione indiretta, sede di rappresentanza delle istituzioni territoriali.
Rispetto ai 315 senatori elettivi previsti dalla Costituzione vigente, il Senato sarà composto di 95 senatori eletti dai Consigli regionali – in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi – tra i consiglieri regionali ed i sindaci del territorio, cui si aggiungono 5 senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica per 7 anni e gli ex Presidenti della Repubblica.
Al fine di adeguare il procedimento legislativo al nuovo assetto costituzionale caratterizzato da un bicameralismo differenziato, viene previsto un numero definito di leggi ad approvazione bicamerale. Per tutte le altre leggi è richiesta l’approvazione della sola Camera dei deputati.
Il Senato, al quale il testo approvato è immediatamente trasmesso, può disporre di esaminarle e le proposte di modifica dallo stesso deliberate sono sottoposte all’esame della Camera dei deputati che si pronuncia in via definitiva.
Per le leggi di attuazione della clausola di supremazia di cui al nuovo art. 117 della Costituzione è prevista una procedura “rinforzata”.
Nell’ambito del nuovo procedimento legislativo è introdotto l’istituto del “voto a data certa” che consente al Governo tempi definiti riguardo alle deliberazioni parlamentari relative ai disegni di legge ritenuti essenziali per l’attuazione del programma di governo.
Al contempo, vengono “costituzionalizzati” i limiti alla decretazione d’urgenza, già previsti a livello di legislazione ordinaria e dalla giurisprudenza costituzionale.
Altri elementi di novità sono rappresentati, in particolare, dall’introduzione del giudizio preventivo di legittimità costituzionale sulle leggi elettorali per la Camera e per il Senato e dalla modifica dei quorum per l’elezione del Presidente della Repubblica da parte del Parlamento in seduta comune.
Al contempo, mutano le modalità di elezione dei cinque giudici della Corte costituzionale da parte del Parlamento: viene stabilito che essi siano eletti, separatamente, nel numero di tre dalla Camera dei deputati e nel numero di due dal Senato (anziché dal Parlamento in seduta comune).
Riguardo agli istituti di democrazia diretta, viene introdotto un nuovo quorum per la validità del referendum abrogativo nel caso in cui la richiesta sia stata avanzata da 800.000 elettori, pari alla maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera. Resta fermo il quorum di validità attualmente previsto, pari alla maggioranza degli aventi diritto al voto, nel caso in cui la richiesta provenga da un numero di elettori compreso tra 500.000 e 800.000 o da cinque Consigli regionali.
Sono inoltre introdotti nell’ordinamento i referendum propositivi e di indirizzo, la cui disciplina è affidata ad una apposita legge costituzionale.
Per l ’iniziativa legislativa popolare, è elevato da 50 mila a 150 mila il numero
di firme necessario per la presentazione di un progetto di legge da parte del corpo elettorale, introducendo al contempo il principio che ne deve essere garantito l’esame e la deliberazione finale (nei tempi, forme e limiti da definire nei regolamenti parlamentari).

Modifiche rilevanti riguardano infine il titolo V della parte II della Costituzione.
In particolare, di rilievo appare la soppressione del riferimento costituzionale alle province, in linea con il processo di riforma degli enti territoriali in atto. Al contempo, il riparto di competenza legislativa tra Stato e regioni è ampiamente rivisitato.
Viene soppressa la competenza concorrente, con una redistribuzione delle relative materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale.
L’elenco delle materie di competenza esclusiva statale è, inoltre, profondamente modificato, con l’enucleazione di nuovi ambiti materiali. Di significativa rilevanza è infine l’introduzione della cosiddetta “clausola di supremazia”, che consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie di competenza regionale a tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica o dell’interesse nazionale.
Sono altresì oggetto di modifica la disciplina del cd. regionalismo differenziato e del potere sostitutivo dello Stato nei confronti degli enti territoriali.
La revisione del titolo V non trova applicazione nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome sino alla revisione dei rispettivi statuti, sulla base di intese con gli enti interessati.
Il testo prevede altresì la soppressione del CNEL.
Le disposizioni del testo di riforma costituzionale si applicano a decorrere dalla
legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, fatte salve alcune disposizioni specificatamente individuate dal testo medesimo.”

* Fonte Servizio Studi Camera dei Deputati, schede di lettura, n. 216/12 parte prima. Maggio 2016

Gennaio 4, 2015 in Appunti

 

SALVATAGGIO BERLUSCONI?
“L’art.2 comma 2 cod pen, detta che in caso di depenalizzazione, se c’è stata nel frattempo condanna “cessano l’esecuzione e gli effetti penali”. Abbiamo sempre ritenuto che la legge Severino non contemplasse un “effetto penale”. Ed invero se fosse un effetto penale, non si sarebbe potuto far decadere B per il divieto di irretroattività, in quanto norma ad effetto penale peggiorativa ma successiva alla data del commesso reato. Ora che facciamo? Diciamo che la Severino ha introdotto una norma con effetti penali? Io coerentemente ho sempre sostenuto e sostengo che l’incandidabilità prevista dalla Severino, non è un effetto penale. Conseguentemente non è sfiorata da depenalizzazione che riguarda la condanna e gli effetti penali. Mi sembra che si tiri la corda secondo convenienza. Ma come: tutte le battaglie del Fatto per dire che non era effetto penale e B doveva decadere e ora si dice contrario?”

Dicembre 7, 2014 in Appunti

http://youtu.be/8c7DA9uwNmA

Pubblico impiego. La mia esperienza.

Marzo 19, 2014 in Appunti

Vi spiego, dal mio piccolo, l’organizzazione del pubblico impiego: quando fui nominato sottosegretario, il primo giorno vidi sei persone che stazionavano intorno ad una scrivania dinanzi al mio ufficio. Dopo un paio di giorni, chiesi chi fossero. Mi dissero che erano di servizio per me, così come lo erano state per il sottosegretario che mi aveva preceduto. Io non sapevo cosa farmene e cosa dovessero fare. Vennero i sei a dirmi che se non li avessi riconfermati, sarebbero stati costretti a rientrare negli uffici di provenienza. Mi dispiacque dirglielo, ma non li confermai. Quanti così, senza di fatto far nulla? Quanta mala politica ha alimentato il fenomeno?

Diaz: serve ancora verità per cancellare la macchia. Qualcuno la vuole o è complice d’omertà?

Gennaio 3, 2014 in Appunti

Arrestato chi arrivò dopo l’irruzione e non accusato della “macelleria messicana”.  Mai imputato invece chi decise, chi scelse, chi autorevolmente attestò il falso.

Le domande che non hanno avuto risposta e che non si è voluto avere.

1.  La ragione della decisione (da parte del vice capo della Polizia,  presente nella Questura di Genova) di procedere,  senza indugio,   ad una operazione complessa di irruzione,  di sera,  in un complesso scolastico di notevoli dimensioni con la probabilità alta  della presenza di moltissime persone e dopo due giorni di fortissime tensioni e violenze,  scegliendo egli stesso il reparto che avrebbe dovuto operare,  ritenuto da lui  il più adeguato, coinvolgendo oltre 300 uomini delle forze dell’ordine,  addirittura discutendosi sull’uso dei lacrimogeni.

Considerato,  peraltro,   che le manifestazioni erano cessate e che migliaia di manifestanti stavano già ripartendo da Genova,  l’operazione non si connotava come perquisizione a fini giudiziari (attese le condizioni,  l’orario ed il contesto),  bensì come intervento d’ordine pubblico. L’operazione venne infatti  decisa ai sensi dell’art.41 del testo unico di pubblica sicurezza   (“Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria,  che abbiano notizia,  anche se per indizio,  della esistenza,  in un qualsiasi locale pubblico o privato o in una qualsiasi abitazione di armi, munizioni o materie esplodenti…procedono immediatamente a perquisizione e sequestro”),  ma ebbe una diversa connotazione.  Peraltro lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria,  più alto in grado,  appositamente scelto ed inviato, dal vice capo della Polizia, alla Diaz , per guidare l’operazione, dichiarò: ” io ero lì per gli eventuali riflessi sull’ordine pubblico,  con il compito che mi aveva assegnato il prefetto Andreassi”. I giudici decisero  che l’ufficiale presente più alto di grado della polizia giudiziaria,  non fosse ufficiale di polizia giudiziaria. Perché?

2.  La ragione che indusse il vice capo della Polizia,  a rispondere  al telefono,  a circa le 00:30 di quella notte,   ad Agnoletto:  ” fanno bene ad arrestarli tutti”.

3. La ragione che indusse il vice capo della Polizia a dichiarare alla magistratura:  “lì (Diaz) dovevi intervenire e prenderli insomma”.  Come inquadrare,  quindi,   siffatta decisione adottata prima dell’operazione, nell’ottica dell’art.41 del testo unico di pubblica sicurezza?

3.  Ricostruire con esattezza il percorso delle 2 bottiglie molotov,  introdotte nell’istituto Diaz,  dopo che si era proceduto agli arresti  (singolare il fatto che l’ufficiale di polizia giudiziaria più alto in grado,  qualifichi  gli arrestati, definendoli  “prigionieri”),  in considerazione che le due bottiglie molotov erano,  da ore,  su un magnum della Polizia   (quello stesso magnum,  su cui   il vice capo della Polizia, era stato a bordo,  andando nel pomeriggio in giro per Genova,  nonostante il  riferito forte odore di benzina,  proveniente dalle bottiglie).

4.  La ragione che indusse la magistratura a reiteratamente asseverare che,  durante l’operazione alla Diaz non le fossero giunte comunicazioni dalla polizia (testuale: “niente! niente! niente! niente se non dopo!”),  per poi accertarsi,  a fine 2003,  con l’acquisizione dei tabulati del traffico telefonico,  che le comunicazioni  ci furono e si protrassero per circa un’ora, durante l’operazione.  Conoscere,  quindi,  la ragione della negazione e il contenuto di così lunghe conversazioni,  che iniziarono alle ore 00:7:22,  ossia ad operazione Diaz appena avviata.

Solo una commissione d’inchiesta,  potrà indagare e rispondere a questi quesiti che,  ovviamente,  costituiscono il presupposto di altri e più conclusivi giudizi politici,  anche con riferimento alla scelta giudiziaria di escludere dal contesto processuale,  le due più alte figure apicali, presenti in Questura e alla Diaz,  quanto a polizia giudiziaria e al dipartimento di pubblica sicurezza.

Le mucche in Italia campano 82 anni e fanno latte.

Novembre 24, 2013 in Appunti

QUOTE LATTE: GIP ROMA, FUNZIONARI AGEA MODIFICAVANO ALGORITMO CALCOLO

(AGENPARL) – Roma, 15 nov – Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari il 13 novembre 2013 ha emesso la seguente ordinanza di archiviazione a seguito di una precedente opposizione già presentata da tempo. Il G.I.P, dottoressa Proto Giulia, titolare del procedimento iscritto a carico di ignoti per il reato di cui all’art. 640 del c.p fatte le seguenti premesse: (…)Affrontando preliminarmente il problema delle quote latte non revocate, con debita percezione dei contributi, da parte di terzi l’indagine ha evidenziato, che le quote latte da revocare per la mancata produzione di latte ovvero, per le produzioni inferiori al 70% della quota latte assegnata erano certamente superiori rispetto a quelle effettivamente revocate. (…) Tuttavia ciò che non convince è che merita approfondimento, è la condotta tenuta successivamente dai funzionari di AGEA che, per giustificare l’errore commesso ( e quindi evitare responsabilita’ contabili) hanno chiesto la modifica dell’algoritmo, ossia dei criteri di calcolo del numero dei capi potenzialmente da latte. Sulla scorta delle sommarie informazioni testimoniali del dott…. si evince che inizialmente l’algoritmo – che si basa sul lavoro della commissione Mariani- prese in considerazione come criteri per individuare gli animali potenzialmente in grado di produrre latte, l’elenco delle razze, il numero dei giorni di presenza dell’animale in stalla e l’età dell’animale che in una prima fase era quella compresa tra i 24 mesi e 10 anni di età. Successivamente, così come confermato dal dottor…., venivano modificati i criteri per l’ottenimento dell’algoritmo e il limite massimo di età passava da 120 mesi dell’animale a 999 mesi (ossia 82 anni di età)! (…) necessità di innalzare il limite massimo dell’età dell’animale da 120 a 999 mesi  (…) In tal modo portando al limite massimo da 120 mesi a 999 mesi si ha una differenza in aumento di 300 mila capi. (…)  E’ evidente che ciò determina significative differenze nel calcolo della produzione nazionale di latte sulla scorta di tali criteri rispetto ai criteri che tengano conto del reale potenziale di produttività di latte dell’animale. Tale dato non rispondente alla realtà, il cui inserimento è stato fortemente voluto dai funzionari di AGEA, che non potevano certo ignorare la sua inverosimiglianza, comporta calcoli non rispondenti al vero, calcoli che vengono inseriti in atti il cui contenuto deve pertanto ritenersi ideologicamente falso. (…) restituzione degli atti al P.M, affinchè valuti in merito ad una eventuale nuova iscrizione a carico dei funzionari dell’AGEA, previa identificazione, per il reato cui all’art. 479 c.p>>.