Le belle ragioni del SI di uno che ama la Costituzione

Ottobre 24, 2016 in Appunti

LE RAGIONI DEL SI

1.
Viene superato l’anacronistico bicameralismo paritario indifferenziato, con la previsione di un rapporto fiduciario esclusivo fra Camera dei deputati e Governo. Pregio principale della riforma, il nuovo Senato delinea un modello di rappresentanza al centro, delle istituzioni locali. E’ l’unica ragione che oggi possa giustificare la presenza di due Camere. Ed è una soluzione coerente col ridisegno dei rapporti fra Stato-Regioni. Il problema del bicameralismo paritario (stessi poteri della camera dei deputati e del senato), risale alla stessa Assemblea costituente quando, nella contrapposizione tra sinistra e cattolici, si decise per un compromesso, affidando al futuro ed ad un diverso clima politico, la soluzione. Da allora, in più occasioni, si è tentato di risolvere il problema delle due camere sovrapponibili. Nessuno difendeva il bicameralismo ma non si riuscì a trovare la soluzione. OGGI, IL PARLAMENTO, E’ RIUSCITO A FARLO. La riforma non è stata però approvata dai 2/3 del Parlamento e, per questo motivo, si va al referendum.

2.
I procedimenti legislativi vengono articolati in due modelli principali, a seconda che si tratti di revisione costituzionale o di leggi di attuazione dei congegni di raccordo fra Stato e autonomie, dove Camera e Senato approvano i testi su basi paritarie, mentre si prevede in generale una prevalenza della Camera politica, permettendo al Senato la possibilità di richiamare tutte le leggi, proponendo entro termini prestabiliti brevi modifiche ed osservazioni, ma lasciando comunque alla Camera l’ultima parola. La questione della complicazione del procedimento legislativo non va sopravvalutata, poiché non appare diversa la situazione di tutti gli Stati composti: in ogni caso, e di nuovo in continuità con le esperienze comparate, la riforma prevede la prevalenza della Camera politica. Quando si dice che da una norma di 9 parole (art.70: “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”) si passa ad una norma di oltre 400 parole, si dice una cosa molto sciocca. Infatti, nel momento in cui viene cancellato il bicameralismo paritario, è del tutto evidente che il nuovo art. 70, debba prevedere le competenze della Camera e del Senato, con i relativi procedimenti legislativi. Ovviamente ciò comporterà anche un adeguamento dei regolamenti parlamentari che devono essere adeguati alla nuova architettura parlamentare. Ciò si dovrà e si potrà fare solo dopo l’approvazione della riforma con il referendum. Pacifico che non possa farsi prima dell’approvazione della riforma.
Si sostiene, ancora, che il Parlamento non fosse legittimato a fare una riforma costituzionale dopo la dichiarazione di incostituzionalità del porcellum. NON E’ VERO.
La Corte Costituzionale (sentenza n.1 del 2014) ha detto:

E’ evidente, infine, che la decisione che si assume, di annullamento delle norme censurate, avendo modificato in parte qua la normativa che disciplina le elezioni per la Camera e per il Senato, PRODURRÀ I SUOI EFFETTI ESCLUSIVAMENTE IN OCCASIONE DI UNA NUOVA CONSULTAZIONE ELETTORALE…RILEVA, NELLA SPECIE, IL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA CONTINUITA’ DELLO STATO, che non è un’astrazione e dunque si realizza in concreto la CONTINUITA’ IN PARTICOLARE DEI SUOI ORGANI COSTITUZIONALI: DI TUTTI GLI ORGANI COSTITUZIONALI, A COMINCIARE DAL PARLAMENTO. E’ PERTANTO FUORI DI OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO CHE NESSUNA INCIDENZA E’ IN GRADO DI SPIEGARE LA PRESENTE DECISIONE NEPPURE CON RIFERIMENTO AGLI ATTI CHE LE CAMERE ADOTTERANNO PRIMA DI NUOVE CONSULTAZIONI ELETTORALI: LE CAMERE SONO ORGANI COSTITUZIONALMENTE NECESSARI ED INDEFETTIBILI E NON POSSONO IN ALCUN MOMENTO CESSARE DI ESISTERE O PERDERE LA CAPACITA’ DI DELIBERARE”.

3.
La riforma del Titolo V della Costituzione ridefinisce i rapporti fra lo Stato e Regioni nel solco della giurisprudenza costituzionale successiva alla riforma del 2001, con conseguente incremento delle materie di competenza statale. Nello stesso tempo la riforma tipizza materie proprie di competenza regionale, cui corrispondono in gran parte leggi statali, limitate alla fissazione di “disposizioni generali e comuni”. Per la prima volta, non si assiste ad un aumento dei poteri del sistema regionale e locale, bensì ad una loro razionalizzazione e riconduzione a dinamiche di governo complessive del paese. La soppressione della legislazione concorrente serve a razionalizzare la divisione delle materie e comporta di per sé una riallocazione naturale allo stato o alle regioni della competenza a disciplinare, rispettivamente, i principi fondamentali e le norme di dettaglio che già spettava ad ognuno di essi.

4.
I poteri normativi del governo vengono riequilibrati, con una serie di più stringenti limiti alla decretazione d’urgenza introdotti direttamente nell’articolo 77 della Costituzione, per evitare l’impiego elevato che si è registrato nel corso degli ultimi anni.
Il Governo “può chiedere alla Camera dei Deputati di deliberare che un disegno di legge indicato come essenziale per l’attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei Deputati (…) Il regolamento della Camera dei Deputati stabilisce le modalità ed i limiti del procedimento, anche con riferimento all’omogeneità del disegno di legge“.

Sicchè non E’ VERO che il Governo possa imporre i suoi disegni di legge, essendo una prerogativa della Camera dei Deputati, da regolarsi con il proprio regolamento, stabilire le modalità ed i limiti del procedimento anche con giudizio sulla omogeneità del disegno di legge.

 

5.
Il sistema delle garanzie viene significativamente potenziato: il rilancio degli istituti di democrazia diretta, con l’iniziativa popolare delle leggi e il referendum abrogativo rafforzati, con l’introduzione di quello propositivo e d’indirizzo per la prima volta in Costituzione. E’ questa un grande rafforzamento della sovranità popolare perché viene introdotto, accanto all’esistente referendum abrogativo, il referendum propositivo e di indirizzo. E’ una bellissima norma (art. 71, comma 4):

“Ai fini di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce le condizioni ed effetti popolari propositivi e d’indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione”.

Altra importante e bella norma riguarda le leggi di iniziativa popolare che obbligatoriamente devono essere esaminate (oggi non è così):

” Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge di iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari”.

 

6.
Viene operata una decisa semplificazione istituzionale, attraverso l’abolizione del Cnel e la soppressione di qualsiasi riferimento alle province quali enti costitutivi della Repubblica.

7.
Viene introdotto un tetto all’indennità dei consiglieri regionali, parametrata a quello dei sindaci delle città grandi; il divieto per i consigli regionali di continuare a distribuire soldi ai gruppi consiliari.

8.
L’iter della riforma è durato oltre due anni, è passato per sei letture, tre per ciascuna Camera, con quasi seimila votazioni e l’approvazione di oltre cento emendamenti. Sino alla prima lettura alla Camera il testo è stato condiviso da una maggioranza ampia, poi ridottasi per motivi non relativi al suo contenuto: riconoscere un anomalo potere di veto a chi aveva condiviso il contenuto avrebbe danneggiato il paese. Governo, il contributo delle due Camere e di vari gruppi anche di opposizione è stato comunque decisivo e rilevante.
Il testo, con le modifiche che il Parlamento ha voluto, si ispira inoltre direttamente alle proposte della Commissione per le riforme costituzionale istituita dal Governo Letta nel 2013, che rispecchiavano l’opinione largamente maggioritaria fra gli studiosi di ogni orientamento che presero parte a quella Commissione.

9.
Gli elettori sono chiamati a pronunciarsi solo sulla riforma costituzionale, non anche sulla legge elettorale della Camera. Giova comunque ripetere che nulla nella legge attuale, in combinato disposto con la riforma costituzionale, configura un’anomala concentrazione di poteri:

la maggioranza di 24 deputati alla Camera (340 con il premio di maggioranza, su 630)) non consente al vincitore né di rivedere da solo la Costituzione, né di esprimere da solo la composizione degli organi di garanzia. Questo dicono i numeri. Per la elezione dei Giudici della Corte Costituzionale, è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti (420 deputati, 67 senatori). Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei 3/5 dei componenti di ciascuna Camera (378 deputati, 60 senatori). Per l’elezione del Presidente della Repubblica, serve la maggioranza dei 2/3 dell’assemblea composta da 630 deputati e 100 senatori, ossia 730 parlamentari (quindi maggioranza di 487 parlamentari). Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti (quindi, se votano tutti, la maggioranza è 438).

E’ un’affermazione, quindi, falsa dire che ci sarebbe la concentrazione di un potere assoluto, per la semplice osservazione che servono maggioranze qualificate che vanno ben oltre i numeri della maggioranza parlamentare.
Alcuni hanno anche detto che per l’elezione del Capo dello Stato, la maggioranza dei 3/5 dei votanti, significa che se le opposizioni non partecipano al voto, se una cinquantina di parlamentari della maggioranza non partecipa al voto perché in crociera, se una ventina di parlamentari della maggioranza non partecipa al voto, perché ha il cimurro, se una trentina di parlamentari della maggioranza non partecipa al voto perché ha litigato con il compagno o la compagna, il numero dei votanti di riduce di moltissimo e il Presidente della Repubblica, potrebbe essere eletto con maggioranze poverissime. Vi sembra un argomento? Dicono che ciò sarebbe l’inizio della dittatura.
Diamogli un nome: la dittatura del cimurro e degli scorbutici.

10.
C’è un’altra sciocchezza ricorrente: i senatori non sarebbero eletti dal popolo, con violazione dell’art.1 della Costituzione (“La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”).
NON E’ VERO.
Il 5° comma dell’art.57 stabilisce:

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, IN CONFORMITA’ ALLE SCELTE ESPRESSE DAGLI ELETTORI PER I CANDIDATI CONSIGLIERI IN OCCASIONE DEL RINNOVO DEI MEDESIMI ORGANI, SECONDO LE MODALITA’ STABILITE DALLA LEGGE DI CUI AL SESTO COMMA

Il 6° comma stabilisce:

“Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI SEGGI E DI ELEZIONE DEI MEMBRI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA”.

E’ assolutamente evidente che i “CANDIDATI CONSIGLIERI” siano i candidati al Senato, scelti dagli elettori “IN OCCASIONE” del rinnovo dell’assemblea regionale.

E’ facilmente prevedibile che la legge elettorale per il Senato, dovendo rispettare questo principio costituzionale, dovrà prevedere una scheda per l’elezione all’assemblea regionale ed una scheda per l’elezione dei “candidati consiglieri “proposti” per il Senato.
In tal senso c’è già l’iniziativa di disegno di legge di Vannino Chiti (minoranza dem) che disciplina quanto sopra detto.

Dicono alcuni non attenti lettori: ma al primo comma dell’art.57 c’è scritto che il senato venga eletto dai consigli regionali fra i propri componenti e fra i sindaci dei territori.
Ebbene, la norma è perfetta perché bisogna tenere a mente l’art. 122 della Costituzione (immutato sul punto), secondo cui:

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta nonché DEI CONSIGLIERI REGIONALI sono disciplinati con legge della Regione…”.

E’ quindi necessario che prima della elezione al senato dei consiglieri SCELTI dai cittadini, l’assemblea regionale debba procedere alla verifica prevista dall’art.122 della Costituzione, per procedere quindi con voto dell’assemblea regionale che dovrà essere “IN CONFORMITA’ ALLE SCELTE ESPRESSE DAGLI ELETTORI“.
Si ponga, invero, il caso di un CANDIDATO CONSIGLIERE al Senato, la cui elezione venga annullata dall’assemblea regionale per vizio di eleggibilità o incompatibilità, ovviamente dovrà scorrersi il listino dei candidati consiglieri al senato, facendo subentrare il candidato immediatamente successivo a quello la cui elezione è inficiata.
Tutto ciò sarà materia della legge che dovrà essere fatta, contenendo la Costituzione, ovviamente, solo i principi che devono essere rispettati ed applicati. Diversamente la legge per l’elezione del senato, sarebbe incostituzionale.

11.
Assolutamente priva di pregio è l’affermazione che si regalerebbe l’immunità ai peggiori delinquenti solitamente allocati nei consigli regionali. Dimentichiamo, nell’occasione, che i consiglieri regionali vengono eletti dai cittadini e quindi espressione della sovranità popolare.
Dobbiamo però rifiutarci di accettare come ineludibile la scelta da parte dei cittadini di delinquenti. Non si può convivere con una tesi del genere. Noi vogliamo le istituzioni sane e non marce. Questo è un dovere della politica nel rispetto dei principi della Costituzione. Noi dobbiamo fare il massimo sforzo per la migliore selezione del ceto politico.
L’art. 68 della Costituzione sulla cosiddetta “immunità” non è stato modificato.
Peraltro si parla impropriamente di immunità, in quanto l’immunità è stata abolita nel 1993.
Ora è: 1) insindacabilità per le opinioni e voti espressi nell’esercizio delle funzioni. 2) necessità dell’autorizzazione per procedere a perquisizioni, arresto (salvo che non si tratti di flagranza di reato) ed intercettazioni.
Nessuna indagine, nessun processo e nessuna sentenza , sono fermati dall’art. 68 della Costituzione.

Non poteva scegliersi che l’art. 68 valesse per una camera e non per l’altra.
E’ arrivato il momento di eliminare per tutti l’art. 68 della Costituzione?
Se il Parlamento vorrà, potrà affrontare questo tema di revisione costituzionale. Potrebbe essere il popolo a proporre un disegno di legge o un referendum abrogativo o un referendum propositivo o d’indirizzo. Tutte queste cose, oggi si possono fare. Prima gli spazi erano più angusti.
Oggi la Costituzione respira e si sente giovane, si scrolla un poco della muffa accumulatasi in tanti anni per la realizzazione dei principi fondamentali e, per continuare ad essere la Costituzione più bella del mondo, si rinnova e modernizza nelle parti regolamentari e procedimentali.

Così come tutto si tiene nella Costituzione del 1948, anche nella riforma di cui stiamo discutendo è evidente che il superamento del bicameralismo, la riforma del procedimento legislativo, razionalizzazione dei poteri regionali fanno parte di un unico disegno che può essere positivamente valutato.
A quanti, come noi, sono giustamente affezionati alla Carta del 1948, esprimiamo la convinzione che – intervenendo solo sulla parte organizzativa della Costituzione e rispettando ogni virgola della parte prima – la riforma potrà perseguire meglio quei principi che sono oramai patrimonio comune di tutti gli italiani.
Lungi dal tradire la Costituzione, si tratta di attuarla meglio, raccogliendo le sfide di una competizione europea e globale che richiede istituzioni più efficaci, più semplici, più stabili.