Archivio 2016 Settembre

LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE ED IL REFERENDUM CONFERMATIVO – POST n. 3

Settembre 29, 2016 in Appunti

 

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 LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE ED IL REFERENDUM CONFERMATIVO – POST n. 3

L’ ARTICOLO 57 – COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

“L’articolo 2 del testo di legge costituzionale – modificando l’articolo 57 Cost. – definisce una diversa composizione e una nuova modalità di elezione del Senato della Repubblica. In particolare, il nuovo Senato si compone di 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, eletti dai consigli regionali o delle province autonome, in conformità alle scelte degli elettori, invece dei 315 senatori elettivi previsti dal testo costituzionale vigente. Al contempo, il Presidente della Repubblica può nominare fino a 5 senatori, che durano in carica sette anni, tra i cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti. Si aggiungono inoltre gli ex Presidenti della Repubblica in qualità di senatori di diritto e a vita.

La composizione del nuovo Senato viene quindi così configurata:

– 95 senatori sono eletti dai consigli regionali e dai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano; ciascun consiglio elegge un numero di senatori in proporzione alla popolazione della regione quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione (quarto comma art. 57 Cost.); di questi 95: 74 senatori sono eletti tra i membri dei Consigli regionali;
– 21 senatori sono eletti tra i Sindaci dei comuni dei rispettivi territori, nella misura di uno per ciascun consiglio;
– fino a 5 senatori sono di nomina presidenziale, scelti tra coloro che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario;

Per quanto attiene alle modalità di attribuzione alle regioni dei 95 seggi, il terzo comma dell’art. 57 Cost. prevede che nessuna Regione possa avere un numero di senatori inferiore a 2 e che ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano ne abbia 2.

Le “modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei componenti del Senato tra i consiglieri e i sindaci”, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale e locale sono regolate – in base a quanto previsto dal sesto comma dell’articolo 57 Cost. – con legge approvata da entrambe le Camere. L’elezione dei senatori, come già detto, avviene con metodo proporzionale, da parte dei consigli regionali e delle province autonome tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni del rispettivo territorio.”

* Fonte Servizio Studi Camera dei Deputati, schede di lettura, n. 216/12 parte prima. Maggio 2016

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LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE ED IL REFERENDUM CONFERMATIVO – POST n. 2

Settembre 29, 2016 in Appunti

LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE ED IL REFERENDUM CONFERMATIVO – POST n. 2
L’ ARTICOLO 55 – FUNZIONI DELLE CAMERE

“L’articolo 1 del testo di legge costituzionale modifica l’articolo 55 Cost. e rivisita profondamente le funzioni proprie dei due rami del Parlamento.

Il PRIMO COMMA del nuovo art. 55 Cost. – che prevede che “Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica” – non è modificato rispetto al testo vigente della Costituzione.

Il nuovo SECONDO COMMA dell’art. 55 Cost., introdotto nel corso dell’esame al Senato in prima lettura, prevede che le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

L’art. 55 Cost., al TERZO COMMA, prevede che “Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione”.
(I senatori cessano dunque, sulla base della nuova configurazione del Senato definita dal testo di legge, di condividere con i deputati la rappresentanza della Nazione attualmente richiamata dall’articolo 67 della Costituzione, il quale, nel testo vigente, fa di “ogni membro del Parlamento” il rappresentante della Nazione.)

Il nuovo QUARTO COMMA dell’art. 55 Cost attribuisce la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo alla sola Camera dei deputati, la quale esercita la “funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo”.
(Viene conseguentemente modificato l’art. 94 Cost., riferendo alla Camera dei deputati la votazione della fiducia all’Esecutivo.)

In base al nuovo QUINTO COMMA dell’art. 55 Cost. il Senato della Repubblica “rappresenta le istituzioni territoriali”.
Le funzioni del Senato, come delineate dall’art. 55, quinto comma, della Costituzione, consistono nel:
• raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica;
• concorso all’esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione;
• concorso all’esercizio di funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea;
• la partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea;
• la valutazione delle politiche pubbliche e dell’attività delle pubbliche amministrazioni;
• la verifica dell’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori;
• concorso all’espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge;
• concorso alla verifica dell’attuazione delle leggi dello Stato.

Infine, non è mutata la previsione in base alla quale il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione (art. 55 Cost., SESTO COMMA).” *

* Fonte Servizio Studi Camera dei Deputati, schede di lettura, n. 216/12 parte prima. Maggio 2016

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LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE ED IL REFERENDUM CONFERMATIVO – POST 1 – INTRODUZIONE *

Settembre 29, 2016 in Appunti

“Nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016 è stato pubblicato il testo di legge costituzionale, approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante:

«Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione.

I principali elementi del testo di riforma costituzionale

Il principale elemento caratterizzante l’intervento di riforma riguarda il superamento del bicameralismo perfetto: il Parlamento continuerà ad articolarsi in Camera dei deputati e Senato della Repubblica, ma i due organi avranno composizione diversa e funzioni in gran parte differenti.
Alla Camera dei deputati – di cui non è modificata la composizione – spetta la titolarità del rapporto fiduciario e della funzione di indirizzo politico, nonché il controllo dell’operato del Governo.
Il Senato della Repubblica (che mantiene la denominazione vigente) diviene organo ad elezione indiretta, sede di rappresentanza delle istituzioni territoriali.
Rispetto ai 315 senatori elettivi previsti dalla Costituzione vigente, il Senato sarà composto di 95 senatori eletti dai Consigli regionali – in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi – tra i consiglieri regionali ed i sindaci del territorio, cui si aggiungono 5 senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica per 7 anni e gli ex Presidenti della Repubblica.
Al fine di adeguare il procedimento legislativo al nuovo assetto costituzionale caratterizzato da un bicameralismo differenziato, viene previsto un numero definito di leggi ad approvazione bicamerale. Per tutte le altre leggi è richiesta l’approvazione della sola Camera dei deputati.
Il Senato, al quale il testo approvato è immediatamente trasmesso, può disporre di esaminarle e le proposte di modifica dallo stesso deliberate sono sottoposte all’esame della Camera dei deputati che si pronuncia in via definitiva.
Per le leggi di attuazione della clausola di supremazia di cui al nuovo art. 117 della Costituzione è prevista una procedura “rinforzata”.
Nell’ambito del nuovo procedimento legislativo è introdotto l’istituto del “voto a data certa” che consente al Governo tempi definiti riguardo alle deliberazioni parlamentari relative ai disegni di legge ritenuti essenziali per l’attuazione del programma di governo.
Al contempo, vengono “costituzionalizzati” i limiti alla decretazione d’urgenza, già previsti a livello di legislazione ordinaria e dalla giurisprudenza costituzionale.
Altri elementi di novità sono rappresentati, in particolare, dall’introduzione del giudizio preventivo di legittimità costituzionale sulle leggi elettorali per la Camera e per il Senato e dalla modifica dei quorum per l’elezione del Presidente della Repubblica da parte del Parlamento in seduta comune.
Al contempo, mutano le modalità di elezione dei cinque giudici della Corte costituzionale da parte del Parlamento: viene stabilito che essi siano eletti, separatamente, nel numero di tre dalla Camera dei deputati e nel numero di due dal Senato (anziché dal Parlamento in seduta comune).
Riguardo agli istituti di democrazia diretta, viene introdotto un nuovo quorum per la validità del referendum abrogativo nel caso in cui la richiesta sia stata avanzata da 800.000 elettori, pari alla maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera. Resta fermo il quorum di validità attualmente previsto, pari alla maggioranza degli aventi diritto al voto, nel caso in cui la richiesta provenga da un numero di elettori compreso tra 500.000 e 800.000 o da cinque Consigli regionali.
Sono inoltre introdotti nell’ordinamento i referendum propositivi e di indirizzo, la cui disciplina è affidata ad una apposita legge costituzionale.
Per l ’iniziativa legislativa popolare, è elevato da 50 mila a 150 mila il numero
di firme necessario per la presentazione di un progetto di legge da parte del corpo elettorale, introducendo al contempo il principio che ne deve essere garantito l’esame e la deliberazione finale (nei tempi, forme e limiti da definire nei regolamenti parlamentari).

Modifiche rilevanti riguardano infine il titolo V della parte II della Costituzione.
In particolare, di rilievo appare la soppressione del riferimento costituzionale alle province, in linea con il processo di riforma degli enti territoriali in atto. Al contempo, il riparto di competenza legislativa tra Stato e regioni è ampiamente rivisitato.
Viene soppressa la competenza concorrente, con una redistribuzione delle relative materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale.
L’elenco delle materie di competenza esclusiva statale è, inoltre, profondamente modificato, con l’enucleazione di nuovi ambiti materiali. Di significativa rilevanza è infine l’introduzione della cosiddetta “clausola di supremazia”, che consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie di competenza regionale a tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica o dell’interesse nazionale.
Sono altresì oggetto di modifica la disciplina del cd. regionalismo differenziato e del potere sostitutivo dello Stato nei confronti degli enti territoriali.
La revisione del titolo V non trova applicazione nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome sino alla revisione dei rispettivi statuti, sulla base di intese con gli enti interessati.
Il testo prevede altresì la soppressione del CNEL.
Le disposizioni del testo di riforma costituzionale si applicano a decorrere dalla
legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, fatte salve alcune disposizioni specificatamente individuate dal testo medesimo.”

* Fonte Servizio Studi Camera dei Deputati, schede di lettura, n. 216/12 parte prima. Maggio 2016