Gennaio 4, 2015 in Appunti

 

SALVATAGGIO BERLUSCONI?
“L’art.2 comma 2 cod pen, detta che in caso di depenalizzazione, se c’è stata nel frattempo condanna “cessano l’esecuzione e gli effetti penali”. Abbiamo sempre ritenuto che la legge Severino non contemplasse un “effetto penale”. Ed invero se fosse un effetto penale, non si sarebbe potuto far decadere B per il divieto di irretroattività, in quanto norma ad effetto penale peggiorativa ma successiva alla data del commesso reato. Ora che facciamo? Diciamo che la Severino ha introdotto una norma con effetti penali? Io coerentemente ho sempre sostenuto e sostengo che l’incandidabilità prevista dalla Severino, non è un effetto penale. Conseguentemente non è sfiorata da depenalizzazione che riguarda la condanna e gli effetti penali. Mi sembra che si tiri la corda secondo convenienza. Ma come: tutte le battaglie del Fatto per dire che non era effetto penale e B doveva decadere e ora si dice contrario?”