Novembre 24, 2013 in Appunti

QUOTE LATTE: GIP ROMA, FUNZIONARI AGEA MODIFICAVANO ALGORITMO CALCOLO
(AGENPARL) – Roma, 15 nov – Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari il 13 novembre 2013 ha emesso la seguente ordinanza di archiviazione a seguito di una precedente opposizione già presentata da tempo. Il G.I.P, dottoressa Proto Giulia, titolare del procedimento iscritto a carico di ignoti per il reato di cui all’art. 640 del c.p fatte le seguenti premesse: (…)Affrontando preliminarmente il problema delle quote latte non revocate, con debita percezione dei contributi, da parte di terzi l’indagine ha evidenziato, che le quote latte da revocare per la mancata produzione di latte ovvero, per le produzioni inferiori al 70% della quota latte assegnata erano certamente superiori rispetto a quelle effettivamente revocate. (…) Tuttavia ciò che non convince è che merita approfondimento, è la condotta tenuta successivamente dai funzionari di AGEA che, per giustificare l’errore commesso ( e quindi evitare responsabilita’ contabili) hanno chiesto la modifica dell’algoritmo, ossia dei criteri di calcolo del numero dei capi potenzialmente da latte. Sulla scorta delle sommarie informazioni testimoniali del dott…. si evince che inizialmente l’algoritmo – che si basa sul lavoro della commissione Mariani- prese in considerazione come criteri per individuare gli animali potenzialmente in grado di produrre latte, l’elenco delle razze, il numero dei giorni di presenza dell’animale in stalla e l’età dell’animale che in una prima fase era quella compresa tra i 24 mesi e 10 anni di età. Successivamente, così come confermato dal dottor…., venivano modificati i criteri per l’ottenimento dell’algoritmo e il limite massimo di età passava da 120 mesi dell’animale a 999 mesi (ossia 82 anni di età)! (…) necessità di innalzare il limite massimo dell’età dell’animale da 120 a 999 mesi (…) In tal modo portando al limite massimo da 120 mesi a 999 mesi si ha una differenza in aumento di 300 mila capi. (…) E’ evidente che ciò determina significative differenze nel calcolo della produzione nazionale di latte sulla scorta di tali criteri rispetto ai criteri che tengano conto del reale potenziale di produttività di latte dell’animale. Tale dato non rispondente alla realtà, il cui inserimento è stato fortemente voluto dai funzionari di AGEA, che non potevano certo ignorare la sua inverosimiglianza, comporta calcoli non rispondenti al vero, calcoli che vengono inseriti in atti il cui contenuto deve pertanto ritenersi ideologicamente falso. (…) restituzione degli atti al P.M, affinchè valuti in merito ad una eventuale nuova iscrizione a carico dei funzionari dell’AGEA, previa identificazione, per il reato cui all’art. 479 c.p>>.