La Cassazione ha dichiarato ammissibile il ricorso di Ciancimino. La decisione il prossimo 18 aprile. Ripropongo ciò che scrissi il 19 gennaio. La questione rimane spinosissima. Nel 2007, la Cassazione diede ragione ad un imputato che chiese il riconoscimento del diritto di partecipare all’udienza in camera di consiglio, convocata per decidere sulla distruzione di intercettazioni inutilizzabili.
********
L’imputato Ciancimino ha chiesto di poter ascoltare le 4 telefonate Mancino-Napolitano, acquisite nel processo e poi stralciate perché i PM le ritennero irrilevanti. Ma i Pm sono una delle parti del processo. Ci sono anche gli imputati che hanno diritto al deposito integrale degli atti d’indagine.
La Corte Costituzionale, nella nota decisione, ha affermato che devono essere tutelati i diritti costituzionali inerenti la libertà personale. Un imputato rischia la compromissione, se condannato, della libertà personale. Quell’imputato vuole essere messo in grado di valutare se nelle telefonate, possano esserci elementi a suo favore, idonei a incidere sulla eventuale condanna. Ora dovrà decidere il Gip, tenendo a mente il principio della completa discovery degli atti d’indagine, garanzia assoluta e non comprimibile.
Ripropongo ciò che scrissi, a commento della sentenza della consulta.
La questione che la Corte è stata chiamata a risolvere, su invocazione del Capo dello Stato, era quella della procedura di distruzione di 4 telefonate Mancino-Napolitano. Vediamo più da vicino cosa ha affermato la consulta.
La Corte Costituzionale ha dedicato spazio alla ricerca della norma del codice di procedura penale da applicare alle telefonate di Mancino a Napolitano.
Cerca e ricerca, infine la Corte è planata sull’art.271, terzo comma e dice:
<<le intercettazioni delle conversazioni del Presidente della Repubblica ricadono in tale ampia previsione, ancorchè effettuate in modo occasionale>>. Ossia il terzo comma dell’art.271.
Senonchè la suddetta “ampia previsione”, riguarda espressamente le intercettazioni dei ministri di confessioni religiose, avvocati, investigatori privati, medici, farmacisti e ostetriche, “quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione“.
Non c’è, quindi, il presidente della Repubblica, bensì ostetriche, farmacisti, sacerdoti, ecc.
La Corte ha, allora, esteso il catalogo dei soggetti, inserendovi il presidente della repubblica.
La estensione al presidente della repubblica, fatta dalla Corte Costituzionale, viola l’art.14 delle “Disposizioni sulla legge in generale”, ossia:
<<Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati>>.
La Corte Costituzionale, ha quindi totalmente bypassato questa disposizione, come se non esistesse.
E’ un pessimo precedente, introducendosi così il principio che il giudice penale, possa applicare soluzioni e scelte, fuori ed oltre una qualsiasi norma.
Fatto questo primo strappo (ossia l’incasellamento di quali intercettazioni distruggere), la Corte è passata alla soluzione del come procedersi alla distruzione. E, quì, viene asserita, una abnorme inesattezza. Dice la Corte:
<<Quanto alla procedura da eseguire, nella citata disposizione non sono contenuti rinvii ad altre norme del codice di rito (…). Dunque, la norma processuale in questione non impone la fissazione di una udienza camerale “partecipata”, e neppure la esclude>>.
Quindi per la Corte Costituzionale, l’udienza per decidere la distruzione, si può fare o non si può fare, a libera scelta. Questo perchè nell’art.271 (casella normativa ove sono state inserite le intercettazioni del presidente della repubblica), “non sono contenuti rinvii ad altre norme del codice“.
La Corte Costituzionale appare impappinarsi.
Infatti, l’art.271, è l’articolo che individua “quali” siano le intercettazioni da distruggere. Il “come” procedersi, è invece disciplinato da altro articolo, il 269. Ossia:
<<Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell’art.127″.
L’art. 127 dice, per l’appunto, che si procede in camera di consiglio, dandosene avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori.
Per la Corte Costituzionale, invece, tutto deve essere deciso dal giudice senza alcuna camera di consiglio e senza la partecipazione di alcuno.
Senonchè, la stessa Corte, è consapevoler d’averla detta grossa e, nelle ultimissime righe della sentenza, introduce il “ma anche”, così da evitare che, in futuro, si possa procedere alla distruzione di prove, all’insaputa di eventuali interessati (ammettiamo che in una intercettazione da distruggere, sia contenuto un riferimento ad un possibile alibi che scagionerebbe l’imputato), e scrive:
<<Ferma restando la assoluta inutilizzabilità delle intercettazioni del presidente della repubblica (…), l’Autorità Giudiziaria dovrà tenere conto della eventuale esigenza di evitare il sacrificio di interessi riferibili a principi costituzionali supremi: tutela della vita e della libertà personale e salvaguardia dell’integrità costituzionale delle istituzioni della repubblica. In tali estreme ipotesi, la stessa Autorità adotterà le iniziative consentite dall’ordinamento>>.
Ossia, si facesse l’udienza camerale come prevista dal nostro codice di procedura penale.