Diffamazione: il mio intervento in discussione generale su modifica diffamazione. Oggi 24 ottobre 2012
Ottobre 24, 2012 in Appunti
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Li Gotti. Ne ha facoltà.
LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, onorevoli colleghi, è ovvio che l’intervento legislativo che ci apprestiamo ad approvare nasce sull’onda di una contingenza particolarmente significativa, attesa l’entità della pena, cioè il caso di Alessandro Sallusti. È altresì vero, come ricordavano i relatori, che questo tema, afferente l’apparato sanzionatorio per le diffamazioni, è antico. Già tre legislature orsono furono presentati disegni di legge che intervenivano sulla materia, quindi si tratta di un tema che impegna la politica e la dottrina da molti anni. La vicenda ultima ripropone in termini di attualità l’esigenza di intervenire portando a compimento un processo di riforma molto datato.
Che la diffamazione preveda, tra le sanzioni, il carcere, indipendentemente dalle sentenze della Corte europea per i diritti dell’uomo, è un fatto oggettivo. Sappiamo che in Francia, per alcune ipotesi, è prevista la detenzione, così come in Spagna, e anche in Germania è prevista una pena non superiore a cinque anni in alcuni casi di diffamazione particolarmente intenzionale. Quindi esiste in Europa uno scenario che contempla anche le pene detentive, così com’è in Italia dove il legislatore del 1948 inserì una particolare forma di diffamazione, quella a mezzo stampa, con l’attribuzione del fatto specifico e con la previsione della reclusione da uno a sei anni.
Su un punto ci siamo trovati tutti d’accordo: non riteniamo che per questo tipo di reati contro la persona possa prevedersi la sanzione del carcere. Questa è una scelta di fondo. Diversamente da altri Paesi riteniamo che la sanzione detentiva, in linea anche con le sentenze della Corte europea dei Diritti dell’uomo, sia eccessiva per questo tipo di reati: diffamazione, diffamazione a mezzo stampa, ingiuria.
Abbiamo ritenuto di muoverci su tre direttrici fondamentali: eliminazione della sanzione detentiva; inasprimento delle sanzioni pecuniarie; irrigidimento, con una fase cogente, dell’istituto della rettifica, già previsto nel nostro ordinamento ma di fatto non applicato, dal momento che non è disciplinata la fase cogente, come ora invece si propone attraverso la possibilità di un ricorso d’urgenza al giudice, ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile, che ha la possibilità di verificare se, come e quando si renda necessaria la pubblicazione della rettifica. Su queste tre linee siamo in perfetta sintonia, salvo avere forti perplessità sull’entità della pena pecuniaria prevista, nell’asticella alta, in 100.000 euro. Nel caso di reiterazione del reato nei due anni si prevede il raddoppio della pena, ossia l’asticella alta è pari a 200.000 euro.
È vero, il collega Maritati ha ricordato che poi i giudici, con buon senso, mai applicherebbero una pena del genere, però questa è scritta. Quindi, dire che mai la ragionevolezza del giudice porterà ad applicare una sanzione di 200.000 euro nel caso della speciale recidiva è un auspicio, però, come legislatori, proponiamo comunque una sanzione che arriva a 100.000 euro.
Non siamo allora d’accordo sull’entità della pena, perché applicare una sanzione, essendo possibile, così elevata significa (dimenticando la grande stampa, pensiamo al reticolo dell’informazione dei giornali sul territorio nazionale) determinare la chiusura dei giornali. Non è più una sanzione ma un modo per chiudere una stampa fastidiosa. Perché escludere la possibilità che in una piccola comunità un giornale che fa le pulci al potere, attraverso una sentenza pesante ma consentita, possa essere costretto alla chiusura? Questo non possiamo consentirlo e quindi dobbiamo contenere tale norma, anche con ragionevolezza. Quella ragionevolezza che si ritiene che dovrebbe avere il giudice nell’emettere le sentenze applichiamola noi nel momento in cui stabiliamo le sanzioni pecuniarie, che devono avere il fine della deterrenza ma non debbono diventare il possibile strumento di limitazione della comunicazione, con l’effetto indiretto della soppressione di organi di informazione.
Non siamo neanche d’accordo sull’istituto, abbastanza problematico nella modifica, della recidiva speciale, che è previsto da questo testo affidato all’Aula. Obiettivamente, avendo abbastanza riflettuto, prevediamo una recidiva secca con il raddoppio delle pene al di fuori dell’istituto generale della recidiva. Non riteniamo che si possa introdurre una modifica in materia di recidiva limitata ad un reato, perché questo si tratterebbe di fare. Quando prevediamo il raddoppio automatico qualora il reato venga commesso nei due anni prevediamo un’ipotesi straordinaria di recidiva non discrezionale espressamente quantificata, ossia il doppio della sanzione, che è al di fuori dal sistema.
Riteniamo che dobbiamo rimanere all’interno del sistema e che quindi anche l’istituto della recidiva va applicato secondo le regole generali previste dal nostro codice. Diversamente introdurremmo una parte speciale in questa materia che potrà valere anche in altri casi: per quel reato stabiliamo una recidiva disancorata dall’istituto e la prevediamo esclusivamente per quello. Quando ci si allontana dai sistemi generali si crea un problema.
Così come riteniamo molto pericoloso l’ampliamento previsto per i temi delle testate on line. Signori relatori, non sono convinto che la legge n. 62 del 2001 dia tranquillità nell’individuazione di cosa siano le testate on line, i giornali telematici sottoposti alla disciplina. Non penso che nella legge del 2001 si trovi una definizione esatta, ciò anche alla luce della recentissima sentenza della Corte di cassazione depositata il 12 maggio di questo anno che ha escluso l’applicazione della legge sulla stampa ad una testata on line in quanto si è ritenuto che la legge del 2001 valesse solo ai fini di ottenere i contributi per l’editoria. Al di fuori di questa ipotesi la Corte di cassazione ha ritenuto che non si può ritenere la testate on line rientrante nell’alveo della legge n. 47 del 1948 (legge sulla stampa). Penso che possiamo intervenire sul tema, ma non così.
Noi dovremmo rivedere interamente una materia particolarmente delicata considerando, signor Presidente, la natura dei siti informatici che spesso sono interattivi, nel senso che la pubblicazione non viene filtrata ab initio dal responsabile del sito, ma si interloquisce con milioni di persone che potrebbero inserire in quel sito espressioni diffamatorie.
Procedendo nel senso indicato creeremmo un obbligo di rettifica di cose scritte da altri con una comunicazione fatta di milioni di messaggi. È un settore particolarmente delicato da affrontare. Dovremmo affrontarlo, ma non possiamo farlo in questo provvedimento.
Noi riteniamo, signor Presidente, che sarebbe opportuno tornare all’origine scheletrica dei disegni di legge che lei, presidente Chiti, insieme al senatore Gasparri ed io insieme ad altri colleghi avevamo presentato. Torniamo a quei testi scheletrici, non avventuriamoci in campi che meritano più approfondita attenzione essendo estremamente delicata la materia.
Lo stesso vale per il testo consegnatoci per l’Aula relativo all’articolo 3 che impone la rettifica ai motori di ricerca di una notizia che è stata già smentita e su cui è già intervenuta la rettifica e che prevede l’applicazione di una pena sino a 100.000 euro qualora il motore di ricerca riproduca la notizia già rettificata. Ma in un caso del genere si incorre nel reato di diffamazione. È già previsto il rimedio; non si può prevedere che una sanzione prevista per un’altra fattispecie sia trasferita ai motori di ricerca quando esiste già la norma. Esiste il reato di diffamazione a mezzo stampa, che avvenga a mezzo stampa o con qualunque altro mezzo di pubblicità.
Se un motore di ricerca ritrasmette, ridiffonde una notizia diffamatoria si faccia la querela. C’è il rimedio ordinario, senza bisogno di questi rimedi eccezionali.
Ecco, con questi limiti e con queste novità positive introdotte ci apprestiamo ad esaminare il testo con i nostri emendamenti. (Applausi dei Gruppi IdV e PD).