Archivio 2012 Ottobre

La premiata sartoria Gabanelli

Ottobre 31, 2012 in Appunti

Report ha mandato in onda la scorsa domenica, un preteso servizio giornalistico d’inchiesta, con il fine evidente demolitorio dell’IDV e di Antonio Di Pietro.

La tecnica dell’inchiesta è consistita nel privilegiare volti e parole degli avvelenati accusatori di Di Pietro (pluricondannati per le loro false accuse) in controcanto con il taglio e cuci riservato ad Antonio Di Pietro.

Basta vedere la massa di documenti messi a disposizione sul sito di Di Pietro, per rendersi conto della pervicace disinformazione della premiata sartoria Gabanelli.

Moltissime menzogne costruite sulle omissioni e false affermazioni. Eppure la documentazione che tutti possiamo consultare e farci un’idea, era a disposizione della Gabanelli.

Ma non contano le carte e le sentenze della magistratura, non contano le condanne dei velenosi nemici di Di Pietro, non contano le certificazioni.

Allora, essendo la verità un fatto oggettivo che tutti possono verificare (ripeto andate sul sito di Di Pietro), rimane una domanda alla quale, il tempo darà risposta: chi è il mandante dell’operazione? Quale potere è stato toccato dalle battaglie dell’IDV? Chi ha avuto l’interesse alla disinformazione demolitrice?

Diffamazione: parliamone con cognizione. Serve non abbassare la guardia per gli agguati possibili alla libertà.

Ottobre 27, 2012 in Appunti

DOMANI, RIPRENDE ESAME IN AULA. DALLE 17.  PREVISIONI? NESSUNA.

Ci si divide molto sulla modifica della diffamazione. Accade,  anche,  che si dicano inesattezze.  Vediamo,  da vicino,  di cosa si tratti.

Per parlare con compiutezza del disegno di legge sulla diffamazione, serve ricordare cosa sia la diffamazione.

L’art.595 del codice penale dice:

<< Chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito>>.

La reputazione costituisce quell’opinione o stima di cui l’individuo goda in seno alla società.

L’attuale legge sulla stampa (art.13 Legge n.47 del 1948),  detta:

<<Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa,  consistente nell’attribuzione di un fatto determinato,  si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire 500.000>>.

Sempre la legge 47 del 1948,  all’art.8,  prescrive:

<<Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a far inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità>>.

Le direttrici di modifica dell’attuale normativa,  sono due:

1.  Eliminazione della pena della reclusione sostituendola con la pena pecuniaria, in aderenza ai principi affermati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo  (peraltro l’art.10 della nostra Costituzione, impone che <<L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute>>).  L’entità della sanzione pecuniaria,  deve poter salvaguardare l’effetto detterrente connesso alla pena, senza però che,  una pena non equilibrata,  possa tradursi in uno strumento per eliminare la stampa locale,  costretta a chiudere per la pesantezza della sanzione.  Su questo punto,  c’è forte contrasto e i lavori dell’aula si sono impantanati.  C’è chi continua a volere la pena del carcere e chi vuole pene pesantissime  (sino a 100 mila euro),  ossia la morte della piccola stampa. L’Europa richiama,  invero,  la necessità  dell’equilibrio,  censurandosi l’eccessivo peso economico della sanzione sulla persona accusata d’aver diffamato  (in tal senso le recenti sentenze della Corte europea nel caso Saaristo c. Finlandia del 12 ottobre 2010 e nel caso Publico c. Portogallo del 7 dicembre 2010).

 

2.  Rafforzamento del  sistema della rettifica,  considerata la prima e principale forma risarcitoria e ripristinatoria della reputazione offesa di una persona. La modifica più significativa consiste nel divieto di commentare la rettifica pubblicata.  Invero,  con molta frequenza,  accade che in calce alla rettifica,  si aggiunga il commento finalizzato a vanificare la rettifica pubblicata,  anzi approfittandone per rincarare la portata offensiva di ciò che si rettifica e, così,  offendendo la reputazione due volte.  Ovviamente,  ciò non significa che il giornalista non possa,  con altro articolo,  ribadire le sue affermazioni ma, farlo commentando,  in calce,  la rettifica,  significa annullare la finalità della stessa.

Argomento di dibattito è se questa disciplina si applichi al web.

Ci sono stati tentativi in questa direzione.

Ho fatto, personalmente, una forte azione di contrasto a questi tentativi, ottenendo il risultato di far specificare esattamente a cosa e a chi, si applichi la normativa.  Ed allora,  continuando a dirsi inesattezze,  preciso la platea dei destinatari della normativa.

1. Il regime si applica alle edizioni cartacee dei prodotti ricadenti nell’ambito della legge sulla stampa  (così è attualmente),  “comprese le relative edizioni telematiche”  (questa è la modifica).  Invero,  molti giornali o periodici,  hanno le edizioni online.  Anche per queste edizioni,  si applica la normativa.

2.  Il regime è anche  “Per i prodotti editoriali diffusi per via telematica, con periodicità regolare e contraddistinti da una testata”.  Si tratta delle pubblicazioni non collegate alle edizioni cartacee.  L’indicazione è quella contenuta nella Legge n.62 del 2001 che,  all’art.1,  dice:

<<1.  Per  “prodotto editoriale”,  ai fini della presente legge,  si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo,  ivi compreso il libro,  o su supporto informatico,  destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo,  anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva,  con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.

3.  Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n.47.  Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge n.47 del 1948>>.

Stiamo,  insomma,  parlando di vere e proprie testate giornalistiche, sottoposte alla normativa della legge sulla stampa  (n.47 del 1948),  con editore,  proprietà,  stampatore,  direttore o vicedirettore responsabile.

Non c’entra nulla il web e non c’entrano nulla i commenti che,  nel sistema interattivo della stampa online,  possono essere inseriti nelle pagine,  ma che non rientrano nella definizione di “prodotto editoriale”.

Ovviamente,  anche sul web,  si può offendere la reputazione di una persona. In questi casi,  però,  non si applica la legge sulla stampa, bensì la legge ordinaria prevista dal codice penale,  come è sempre accaduto per questi reati  e sempre che,  sia individuabile l’offensore.  Nulla cambia,  insomma,  rispetto a ciò che c’è sempre stato. 

 

 

Diffamazione: il mio intervento in discussione generale su modifica diffamazione. Oggi 24 ottobre 2012

Ottobre 24, 2012 in Appunti

 

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Li Gotti. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, onorevoli colleghi, è ovvio che l’intervento legislativo che ci apprestiamo ad approvare nasce sull’onda di una contingenza particolarmente significativa, attesa l’entità della pena, cioè il caso di Alessandro Sallusti. È altresì vero, come ricordavano i relatori, che questo tema, afferente l’apparato sanzionatorio per le diffamazioni, è antico. Già tre legislature orsono furono presentati disegni di legge che intervenivano sulla materia, quindi si tratta di un tema che impegna la politica e la dottrina da molti anni. La vicenda ultima ripropone in termini di attualità l’esigenza di intervenire portando a compimento un processo di riforma molto datato.

Che la diffamazione preveda, tra le sanzioni, il carcere, indipendentemente dalle sentenze della Corte europea per i diritti dell’uomo, è un fatto oggettivo. Sappiamo che in Francia, per alcune ipotesi, è prevista la detenzione, così come in Spagna, e anche in Germania è prevista una pena non superiore a cinque anni in alcuni casi di diffamazione particolarmente intenzionale. Quindi esiste in Europa uno scenario che contempla anche le pene detentive, così com’è in Italia dove il legislatore del 1948 inserì una particolare forma di diffamazione, quella a mezzo stampa, con l’attribuzione del fatto specifico e con la previsione della reclusione da uno a sei anni.

Su un punto ci siamo trovati tutti d’accordo: non riteniamo che per questo tipo di reati contro la persona possa prevedersi la sanzione del carcere. Questa è una scelta di fondo. Diversamente da altri Paesi riteniamo che la sanzione detentiva, in linea anche con le sentenze della Corte europea dei Diritti dell’uomo, sia eccessiva per questo tipo di reati: diffamazione, diffamazione a mezzo stampa, ingiuria.

Abbiamo ritenuto di muoverci su tre direttrici fondamentali: eliminazione della sanzione detentiva; inasprimento delle sanzioni pecuniarie; irrigidimento, con una fase cogente, dell’istituto della rettifica, già previsto nel nostro ordinamento ma di fatto non applicato, dal momento che non è disciplinata la fase cogente, come ora invece si propone attraverso la possibilità di un ricorso d’urgenza al giudice, ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile, che ha la possibilità di verificare se, come e quando si renda necessaria la pubblicazione della rettifica. Su queste tre linee siamo in perfetta sintonia, salvo avere forti perplessità sull’entità della pena pecuniaria prevista, nell’asticella alta, in 100.000 euro. Nel caso di reiterazione del reato nei due anni si prevede il raddoppio della pena, ossia l’asticella alta è pari a 200.000 euro.

È vero, il collega Maritati ha ricordato che poi i giudici, con buon senso, mai applicherebbero una pena del genere, però questa è scritta. Quindi, dire che mai la ragionevolezza del giudice porterà ad applicare una sanzione di 200.000 euro nel caso della speciale recidiva è un auspicio, però, come legislatori, proponiamo comunque una sanzione che arriva a 100.000 euro.

 Non siamo allora d’accordo sull’entità della pena, perché applicare una sanzione, essendo possibile, così elevata significa (dimenticando la grande stampa, pensiamo al reticolo dell’informazione dei giornali sul territorio nazionale) determinare la chiusura dei giornali. Non è più una sanzione ma un modo per chiudere una stampa fastidiosa. Perché escludere la possibilità che in una piccola comunità un giornale che fa le pulci al potere, attraverso una sentenza pesante ma consentita, possa essere costretto alla chiusura? Questo non possiamo consentirlo e quindi dobbiamo contenere tale norma, anche con ragionevolezza. Quella ragionevolezza che si ritiene che dovrebbe avere il giudice nell’emettere le sentenze applichiamola noi nel momento in cui stabiliamo le sanzioni pecuniarie, che devono avere il fine della deterrenza ma non debbono diventare il possibile strumento di limitazione della comunicazione, con l’effetto indiretto della soppressione di organi di informazione.

Non siamo neanche d’accordo sull’istituto, abbastanza problematico nella modifica, della recidiva speciale, che è previsto da questo testo affidato all’Aula. Obiettivamente, avendo abbastanza riflettuto, prevediamo una recidiva secca con il raddoppio delle pene al di fuori dell’istituto generale della recidiva. Non riteniamo che si possa introdurre una modifica in materia di recidiva limitata ad un reato, perché questo si tratterebbe di fare. Quando prevediamo il raddoppio automatico qualora il reato venga commesso nei due anni prevediamo un’ipotesi straordinaria di recidiva non discrezionale espressamente quantificata, ossia il doppio della sanzione, che è al di fuori dal sistema.

Riteniamo che dobbiamo rimanere all’interno del sistema e che quindi anche l’istituto della recidiva va applicato secondo le regole generali previste dal nostro codice. Diversamente introdurremmo una parte speciale in questa materia che potrà valere anche in altri casi: per quel reato stabiliamo una recidiva disancorata dall’istituto e la prevediamo esclusivamente per quello. Quando ci si allontana dai sistemi generali si crea un problema.

Così come riteniamo molto pericoloso l’ampliamento previsto per i temi delle testate on line. Signori relatori, non sono convinto che la legge n. 62 del 2001 dia tranquillità nell’individuazione di cosa siano le testate on line, i giornali telematici sottoposti alla disciplina. Non penso che nella legge del 2001 si trovi una definizione esatta, ciò anche alla luce della recentissima sentenza della Corte di cassazione depositata il 12 maggio di questo anno che ha escluso l’applicazione della legge sulla stampa ad una testata on line in quanto si è ritenuto che la legge del 2001 valesse solo ai fini di ottenere i contributi per l’editoria. Al di fuori di questa ipotesi la Corte di cassazione ha ritenuto che non si può ritenere la testate on line rientrante nell’alveo della legge n. 47 del 1948 (legge sulla stampa). Penso che possiamo intervenire sul tema, ma non così.

Noi dovremmo rivedere interamente una materia particolarmente delicata considerando, signor Presidente, la natura dei siti informatici che spesso sono interattivi, nel senso che la pubblicazione non viene filtrata ab initio dal responsabile del sito, ma si interloquisce con milioni di persone che potrebbero inserire in quel sito espressioni diffamatorie.

Procedendo nel senso indicato creeremmo un obbligo di rettifica di cose scritte da altri con una comunicazione fatta di milioni di messaggi. È un settore particolarmente delicato da affrontare. Dovremmo affrontarlo, ma non possiamo farlo in questo provvedimento.

Noi riteniamo, signor Presidente, che sarebbe opportuno tornare all’origine scheletrica dei disegni di legge che lei, presidente Chiti, insieme al senatore Gasparri ed io insieme ad altri colleghi avevamo presentato. Torniamo a quei testi scheletrici, non avventuriamoci in campi che meritano più approfondita attenzione essendo estremamente delicata la materia.

Lo stesso vale per il testo consegnatoci per l’Aula relativo all’articolo 3 che impone la rettifica ai motori di ricerca di una notizia che è stata già smentita e su cui è già intervenuta la rettifica e che prevede l’applicazione di una pena sino a 100.000 euro qualora il motore di ricerca riproduca la notizia già rettificata. Ma in un caso del genere si incorre nel reato di diffamazione. È già previsto il rimedio; non si può prevedere che una sanzione prevista per un’altra fattispecie sia trasferita ai motori di ricerca quando esiste già la norma. Esiste il reato di diffamazione a mezzo stampa, che avvenga a mezzo stampa o con qualunque altro mezzo di pubblicità.

Se un motore di ricerca ritrasmette, ridiffonde una notizia diffamatoria si faccia la querela. C’è il rimedio ordinario, senza bisogno di questi rimedi eccezionali.

Ecco, con questi limiti e con queste novità positive introdotte ci apprestiamo ad esaminare il testo con i nostri emendamenti. (Applausi dei Gruppi IdV e PD).

23 ottobre: ricordare i martiri di Budapest e l’imbarazzante lenta autocritica

Ottobre 21, 2012 in Appunti

 

La Rivoluzione ungherese del 1956, nota anche come insurrezione ungherese o semplicemente rivolta ungherese, fu una sollevazione armata di spirito anti-sovietico scaturita nell’allora Ungheria socialista che durò dal 23 ottobre al 10 – 11 novembre 1956. Venne alla fine duramente repressa dall’intervento armato delle truppe sovietiche. Morirono migliaia di ungheresi e 720 soldati sovietici. I feriti furono molte migliaia e circa 250.000 (circa il 3% della popolazione dell’Ungheria) furono gli ungheresi che lasciarono il proprio Paese rifugiandosi in Occidente. Moltissimi rivoluzionari vennero impiccati o fucilati, dopo molti anni.

Il PCI ed i “fatti d’Ungheria”

La linea ufficiale del PCI fu dettata dal suo segretario generale Palmiro Togliatti, secondo cui non bisognava perdere di vista la globalità del processo storico di affermazione del comunismo.
A partire dalla sollecitazione lanciata nell’ottobre 1986 dallo storico magiaro-francese François Fejto, sono stati trovati i documenti inediti che comprovano al di là di ogni ragionevole dubbio l’accusa che Togliatti abbia sollecitato l’intervento armato sovietico contro la rivoluzione ungherese. Inoltre nel 1957, alla Prima Conferenza mondiale dei partiti comunisti tenuta a Mosca, egli votò, insieme agli altri leader comunisti, a favore della condanna a morte dell’ex presidente del Consiglio ungherese Imre Nagy e del generale Pál Maléter, ministro della Difesa, arrestati l’anno prima dalle truppe sovietiche d’occupazione, rispettivamente il 3 novembre, nel quartier generale sovietico di Tokol e il 22 novembre, appena uscito dall’ambasciata jugoslava con il salvacondotto del governo Kádár, con l’accusa di aver aperto «la strada alla controrivoluzione fascista».
Palmiro Togliatti sostenne anche: «È mia opinione che una protesta contro l’Unione Sovietica avrebbe dovuto farsi se essa non fosse intervenuta, nel nome della solidarietà che deve unire nella difesa della civiltà tutti i popoli».
A fine novembre 1957 Togliatti votò con tutti gli altri leader comunisti a Mosca, presente János Kádár, per la condanna a morte di Imre Nagy (tranne Gomulka, che si oppose), ma lo pregò di rinviare l’esecuzione di Nagy a dopo le imminenti elezioni politiche italiane. L’invito fu accolto e Imre Nagy venne impiccato il 16 giugno 1958.
A Pietro Ingrao, che era andato a trovarlo subito dopo l’invasione per confidargli il suo turbamento, riferendogli di non avere dormito la notte, Togliatti risponderà: «Io invece ho bevuto un bicchiere di vino in più».
L’Unità definì gli operai insorti “teppisti” e “spregevoli provocatori”, nonché “fascisti” e “nostalgici del regime Horthyiano”, giustificando l’intervento delle truppe sovietiche, sostenendo che si trattasse di un elemento di “stabilizzazione internazionale” e di un “contributo alla pace nel mondo”. Luigi Longo sostenne la tesi della rivolta imperialista: «L’esercito sovietico è intervenuto in Ungheria allo scopo di ristabilire l’ordine turbato dal movimento rivoluzionario che aveva lo scopo di distruggere e annullare le conquiste dei lavoratori».
La base comunista rimase in ogni caso fortemente scossa.

Anche la CGIL prese posizione a favore degli insorti: «La Segreteria della CGIL esprime il suo profondo cordoglio per i conflitti che hanno insanguinato l’Ungheria…, ravvisa in questi luttuosi avvenimenti la condanna storica e definitiva dei metodi antidemocratici e di Governo e di direzione politica ed economica… deplora che sia stato richiesto e si sia verificato in Ungheria l’intervento di truppe straniere…» (L’Unità del 28 ottobre 1956).
Alcuni intellettuali deplorarono l’intervento sovietico nel “Manifesto dei 101”, firmato tra gli altri da un gruppo di storici (Renzo De Felice, Luciano Cafagna, Salvatore Francesco Romano, Piero Melograni, Roberto Zapperi, Sergio Bertelli, Francesco Sirugo, Giorgio Candeloro), da alcuni universitari comunisti romani (Alberto Caracciolo, Alberto Asor Rosa, Mario Tronti, Enzo Siciliano), dal filosofo Lucio Colletti, da alcuni critici (Dario Puccini, Mario Socrate, Luciano Lucignani), da artisti e studiosi d’arte (Lorenzo Vespignani e Corrado Maltese), da uomini di cinema (Elio Petri), da giuristi (Vezio Crisafulli), da architetti (Piero Moroni) e da scienziati (Franco Graziosi e Luciano Angelucci).
Molti intellettuali iscritti o simpatizzanti del PCI si dimisero poi dal Partito – tra di essi Antonio Giolitti, Reale, Vezio Crisafulli, Onofri, Natalino Sapegno, Purificato, Gaetano Trombatore, Carlo Aymonino, Carlo Muscetta, Loris Fortuna, Antonio Ghirelli, Italo Calvino, Elio Vittorini, Rachele Farina – ovvero presero le distanze in maniera netta dal Partito dopo l’appoggio dato all’invasione sovietica, in ciò unendosi alla critica nei confronti dell’invasione formulata pubblicamente da chi aveva già abbandonato da tempo il partito (Ignazio Silone). Tale presa di posizione fu favorita da Giuseppe Di Vittorio e dalla corrente autonomista del Partito Socialista Italiano (in particolare Pietro Nenni), che condannò senza riserve la repressione. L’approvarono invece alcuni esponenti della sinistra socialista, che da allora vennero definiti carristi.
Giorgio Napolitano (nel 1956 responsabile della commissione meridionale del Comitato Centrale del PCI), condannò come controrivoluzionari gli insorti ungheresi e polemizzò con Giolitti:
« Il compagno Giolitti ha il diritto di esprimere le proprie opinioni, ma io ho quello di aspramente combattere le sue posizioni. L’intervento sovietico ha non solo contribuito a impedire che l’Ungheria cadesse nel caos e nella controrivoluzione ma alla pace nel mondo>>.

A 50 anni di distanza da quei fatti, Napolitano, nella sua autobiografia politica: “Dal PCI al socialismo europeo”, parla del suo “grave tormento autocritico” riguardo a quella posizione, nata dalla concezione del ruolo del Partito comunista come “inseparabile dalle sorti del campo socialista guidato dall’URSS”, contrapposto al fronte “imperialista”.
Il 26 settembre 2006, il Presidente della Repubblica Napolitano, in visita ufficiale in Ungheria, ha reso omaggio al monumento ai caduti della rivoluzione e alla tomba di Imre Nagy, confermando definitivamente di aver superato le posizioni, assunte all’epoca, rafforzative di quelle di Togliatti.

Sintesi e dati estratti da wikipedia e altre fonti.

Il caso Sallusti passerà da una brutta legge? Probabile.

Ottobre 21, 2012 in Appunti

 

Mettiamo qualche punto fermo.

L’art.21 della Costituzione,  detta il principio:

<<Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione>>.

Soccorre l’art.595 del codice penale  (“Diffamazione”),  ossia,  per la  giurisprudenza:

<< La libertà di pensiero,  garantita dall’art.21 Costituzione,  ha i suoi limiti naturali che sono costituiti dal rispetto altrui. Per quanto riguarda il rispetto del diritto altrui la facoltà di manifestazione del pensiero trova un preciso limite nel diritto di ogni cittadino all’integrità dell’onore,  del decoro e della reputazione.  La libertà di pensiero trova un limite nella legge penale,  essendo la diffamazione un atto illecito e non una manifestazione della libertà del pensiero >>.

Il giornalista Sallusti ha diffamato  ma,  è così convintamente convinto che il suo sia un diritto che,  non ha neanche mai chiesto scusa alle persone offese.

Secondo l’art.13 della legge n.47 del 1948:

<< Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa,  consistente nell’attribuzione di un fatto determinato,  si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a € 258 >>. 

Sallusti è stato condannato definitivamente ad un anno e 4 mesi di reclusione.

Il caso,  ha fatto riaffiorare una antica questione:  se sia adeguata la pena della reclusione per il reato di diffamazione.

L’IDV -ed io personalmente- ritiene che si tratti di pene sproporzionate,  essendo più accettabile spostare la difesa del cittadino diffamato, al  piano riparatorio, con le adeguate rettifiche, e risarcitorio.  Limitando la sanzione per il delitto di diffamazione,  alla multa.

Trovare il punto di giusto equilibrio tra diritti violati e mezzi di tutela,  sanzionatori e risarcitori,  non è facile.

L’Europa tendenzialmente esclude la giustezza della pena detentiva.

Ora,  nelle commissioni parlamentari,  si lavora per trovare una soluzione.

Purtroppo,  il lavoro parlamentare  (con il confronto tra le diverse soluzioni proposte) è condizionato dal caso Sallusti. Sicchè il prossimo martedì,  accada quel che accada, si andrà in aula, al Senato,  con un testo da votare. 

Non penso che sarà il migliore.  Ma  così vogliono le alte cariche.   

 

 

 

 

 

 

Anticorruzione 2: il genio italico sforna leggi per stupire il mondo.

Ottobre 20, 2012 in Appunti

 

Dopo l’analisi di ieri, della nuova concussione, di cui vanno orgogliosi Monti e Severino (in verità capisco Monti che,  non essendo un tecnico, si fida di ciò che gli dicono,  capisco molto meno la professoressa Severino,  che è un qualificato tecnico).

In aula il ministro Severino,  rispose alle mie critiche,  sul ritorno al codice Rocco sul punto della concussione,  affermando:   “Mi fa piacere che sia stato ricordato un ritorno al codice Rocco,  perchè,  vedete,  esso rappresenta ancora oggi un faro di civiltà giuridica.  E’ considerato in altri paesi europei ed extraeuropei un codice tecnicamente perfetto”.

Se così è,  perchè il ministro Severino ha sdoppiato la concussione, prevedendo la condanna della vittima della concussione per induzione?  Com’è che il codice Rocco,  illumina a corrente alterna?

Ieri Monti, dopo le sperticate autoglorificazioni,  ha detto che sulla corruzione,  avrebbero potuto fare di più ma che non sarebbe stato possibile.  Ebbene,  perchè Monti e Severino,  non dicono agli italiani chi ha messo ostacoli,  quali poteri son scesi in campo,  per bloccare la riforma promessa e sperata? 

Due altri “capolavori giuridici”,  segnano la pessima legge anticorruzione:  i due nuovi reati di traffico di interferenze illecite e la corruzione tra privati (entrambi indicati dalla convenzione di Strasburgo).

Ecco cosa è stato fatto.

1. Corruzione tra privati.  E’ stato modificato l’art.2635 del codice civile,  già cambiato con decreto legislativo n.39 del 27 gennaio 2010, che punisce l’infedeltà degli amministratori,  dei direttori generali, dei dirigenti ecc., che sono infedeli e procurano un danno alla società di cui sono dipendenti. 

Ora l’art.2635,  senza cambiare numerazione,  invece di titolarsi  “Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità”,  si titola:  “Corruzione tra privati”.

Ma non c’entra proprio nulla con la corruzione privata così come delineata nella Convenzione di Strasburgo,  proiettata nell’ottica della difesa del cittadino,  spesso costretto a pagare sottobanco un servizio o un bene che una società privata,  spesso in regime di monopolio,  è tenuta a fornirgli  (es. telefonia, gas, ecc.).  Quante volte è capitato che il cittadino,  debba pagare un di più per avere un bene fornito da privati monopolistici?  Questo doveva farsi:  tutela del cittadino e del mercato,  dalla vessazione dei monopolisti che operano peggio dei pubblici amministratori corrotti.  La Severino ha,  invece,  cambiato la titolazione di un articolo del codice civile esistente.  Una chiara vendita di fumo,  per dire che è stata applicata la convenzione di Strasburgo.

 

2.  Traffico di influenze illecite.  E’ la cosidetta norma anticricca,  ossia l’attività del mediatore che  sfrutta le relazioni con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio,    per ottenere,  da questi,   un atto contrario ai doveri d’ufficio.  La convenzione di Strasburgo dice che la remunerazione del mediatore,  per il suo illecito traffico,  può essere  “qualsiasi vantaggio indebito”.  Nella norma voluta dal Governo,  invece,  il prezzo o remunerazione per la mediazione illecita,  deve essere  “denaro o altro vantaggio patrimoniale”.  Sicchè,  se il mediatore riceva un  “qualsiasi vantaggio indebito”,  che non sia denaro o vantaggio patrimoniale   (ad esempio la promessa di una candidatura o una campagna di stampa benevola),  non c’è il reato,   pur se c’è il risultato di ottenere,  dal pubblico ufficiale,  il compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio.  La pena è poi,  ridicola:  reclusione da 1 a 3 anni.

 

Questa è la  “grande, grande, grande”  legge fatta per contrastare la corruzione,  di cui il Governo si inorgoglisce.

 Con il no alle nostre proposte di introduzione del reato di autoriciclaggio, della modifica del voto di scambio politico-mafioso,  della ripenalizzazione seria del falso in bilancio,  della revisione   (dopo i guasti dell’ex Cirielli,  voluta da Berlusconi)  dei tempi della prescrizione.  Il Governo ha detto che son tutte cose da farsi, ma non ora.  Perchè?   Silenzio totale.  Anzi una parolina,  Monti e Severino,  l’hanno detta:  non volevamo appesantire troppo la nostra  “grande”  riforma.

Ma fateci il piacere!  Avete solo indebolito l’esistente.     

Anticorruzione: la falsa legge bocciata dal Csm e venduta per prodotto di italico genio, invidiato dal mondo.

Ottobre 19, 2012 in Appunti

 

 

Per una corretta informazione,  intendo spiegare le ragioni che hanno determinato il voto contrario dell’IDV al disegno di legge anticorruzione che anche il Csm critica aspramente.  Lo farò in due momenti (oggi e domani).  Voi potrete giudicare.

1. Concussione.   Attualmente  (prima della riforma)  il reato può essere commesso dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio, con abuso della propria qualità o dei poteri, costringendo o inducendo una persona a dare o a promettere denaro o altra utilità.  La pena è della reclusione da 4 a 12 anni.  La massima prescrizione del reato è di 15 anni (ossia  la pena massima più un 1/4 , cioè 3 anni).

Con la riforma,  la concussione si spezza in due.

a)  Rimane la concussione con costrizione che può essere commessa solo dal pubblico ufficiale e non più anche dall’incaricato di un pubblico servizio.

b) Viene introdotto il reato di “Induzione indebita”  (al posto della concussione con induzione).  Il reato può essere commesso da un pubblico ufficiale o anche da un incaricato di un pubblico servizio.  La pena massima è di 8 anni (anzichè 12).  La prescrizione massima è di 10 anni  (ossia la pena massima più 1/4, cioè 2 anni).   La vittima della induzione è colpevole e la pena prevista è sino a 3 anni di carcere.

Per comprendere bene,  il pasticcio,  serve richiamare il significato che la giurisprudenza, dà della costrizione e della induzione.

Costrizione:  è la minaccia esplicita o implicita di danno ingiusto,  idonea a turbare la libertà psichica del soggetto passivo, che potrà evitarsi solo dietro un indebito compenso in denaro o altra utilità.

Induzione: è qualsiasi condotta capace di creare nel privato uno stato di soggezione psicologica che lo porti ad agire nel senso voluto dall’agente,  ossia idonea ad esercitare una pressione psicologica sulla vittima, in forza della quale quest’ultima si convinca della necessità di dare o promettere denaro od altra utilità per evitare conseguenze dannose.

Ora,  con la riforma voluta,  nel primo caso il reato lo può commettere solo il pubblico ufficiale,  la pena è sino a 12 anni,  il privato è vittima,  la prescrizione è di 15 anni.

Nel secondo caso,  il reato lo possono commettere il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio,  la pena è sino a  8 anni,  la vittima subisce la condanna sino a 3 anni,  la prescrizione è di 10 anni.

All’evidenza,  nessuna vittima di concussione per induzione,  ammetterà mai di  essere stata indotta a pagare,  perchè subirebbe la condanna sino a 3 anni di carcere.

Ebbene.

Viene rafforzata o diminuita la difesa dalle condotte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio?  Se si diminuisce la pena e il  tempo della prescrizione e,  per contraltare,  si punisce la vittima con il carcere, le norme  sono più dure o si crea un ibrido?  Invogliano l’investitore straniero  -che non solo sarà indotto a pagare ma si prenderebbe anche una condanna- ad investire nel nostro paese?  Rispondete voi.

Sino ad ora,  la vittima del reato è sempre stata trattata da vittima.  Ora,  non più.

La riforma Severino crea la vittima,  colpevole d’essere vittima e,  quindi,  punita in quanto vittima dell’induzione,  ossia della coartazione (nella giurisprudenza, <<quando il privato sia determinato a tenere un comportamento,  che liberamente non avrebbe assunto,  dal timore di subire un danno ove non si pieghi alla richiesta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio>>).

Ieri il presidente Monti,  ha detto che su questo provvedimento,  lui ci ha messo la faccia e che gli investitori stranieri,  ora saranno più  invogliati a venire in Italia.  Insomma lui e il ministro Severino sono orgogliosi del capolavoro.  Anche voi,  vi sentite orgogliosi?

Oggi,  vi ho detto della concussione.  Domani vi dirò del traffico di influenze illecite e della corruzione privata  (i due nuovi reati introdotti).

Ieri sono intervenuto in Aula sul ddl anticorruzione: il mio intervento

Ottobre 17, 2012 in Appunti

Signora Presidente, onorevoli colleghi, sarebbe stato interessante poter dialogare, sia pure nelle forme della discussione generale, con i signori Ministri interessati a questo provvedimento, ma ci dobbiamo accontentare di parlare da soli di un provvedimento che più passa il tempo più peggiora.

L’unico risultato che il Ministro può portare a casa è essere riuscita a far vincere la dottrina minoritaria, eliminando dalla platea dei responsabili di concussione gli incaricati di pubblico servizio, tornando così al codice Rocco del 1930, faticosamente modificato nel 1990.

La dottrina minoritaria – e la professoressa Severino era una rappresentante della dottrina fortemente minoritaria – oggi finalmente vince contro la dottrina maggioritaria e tutta la giurisprudenza. Siamo tornati al codice Rocco del 1930.

Questo è un fatto grave che indebolisce il provvedimento contro la corruzione. Infatti, per il reato di concussione si vede ridotta la platea dei possibili responsabili eliminando gli incaricati di pubblico servizio in un momento storico che ormai da alcuni anni vede una sempre maggiore privatizzazione da parte degli enti pubblici di servizi privati, e quindi l’incarico di funzioni delicatissime assegnate a privati, che svolgono pertanto un ruolo di incaricati di pubblico servizio al posto della pubblica amministrazione, con possibilità di coartare – quello che vuole la concussione – la volontà e la libera determinazione del cittadino privato; nel momento in cui si va avanti con le privatizzazioni noi torniamo indietro, ossia torniamo al codice Rocco, che era ispirato al principio gerarchico. Nel 1930 il fatto che il reato della concussione fosse contestabile esclusivamente al pubblico ufficiale si spiegava, perché all’epoca vi era una concezione gerarchica dell’organizzazione statuale per cui soltanto il pubblico ufficiale poteva commettere la concussione, cioè essere titolare di quel metus publicae potestatis, il timore della pubblica potestà. Oggi non è così, perché ad esempio la concessionaria cui un Comune ha affidato la riscossione dei tributi locali, che ha poteri di istruzione, di iscrizione ai ruoli e anche di esazione, esercita la possibilità di interloquire con il cittadino, che può subire addirittura dei procedimenti esecutivi sui suoi beni. Non è un esercizio del metus publicae potestatis anche questo?

Figuratevi che prima della modifica del 1990, che fortunatamente introdusse tra i possibili autori del reato di concussione anche gli incaricati di pubblico servizio, la giurisprudenza era costretta a delle forzature interpretative per dilatare l’ambito di applicazione della figura del pubblico ufficiale, pur non di non lasciare impunite alcune condotte criminose che erano riconducibili alla concussione. Dopo che abbiamo ottenuto questo, a distanza di 22 anni, arriva il ministro Severino e ottiene il risultato di veder trionfare la sua dottrina minoritaria, quella che peraltro aveva ampiamente delineato in «La legislazione penale» del 1990 (a pagina 269) in un commento alla legge. Le aveva scritte queste cose, ma per 22 anni non l’ha ascoltata nessuno; ora però è arrivata al Senato della Repubblica italiana e trova ascolto, e finalmente mette il suo sigillo sulla devastazione del reato di concussione che indebolisce il contrasto alla corruzione. Questo è l’unico risultato.

Nessuno degli emendamenti presentati dai senatori è stato accolto dal ministro Severino: gli unici cambiamenti sono i suoi! Noi siamo una massa di deficienti. A tutti gli emendamenti ha detto di no; ai suoi, sì. Si dice che dobbiamo farlo per accelerare il percorso del disegno di legge. No, perché cambiando questo provvedimento con gli emendamenti del Governo, esso deve tornare alla Camera: pertanto, se vogliamo veramente accelerare il percorso, che il ministro Severino presenti un emendamento in cui sopprime tutte le parti nuove e pessime che ha inserito in questo provvedimento, si torni al testo della Camera, si ponga la fiducia, e domani il provvedimento è legge.

In questo modo abbiamo la possibilità di introdurre l’unica norma positiva di questo testo, quella cioè che prevede l’incandidabilità e la decadenza. È vero, infatti, che in questo disegno di legge si afferma che il Governo deve provvedere con decreto legislativo a prevedere l’incandidabilità e la decadenza per i condannati per delitti dolosi con pena superiore ai due anni, però il termine assegnato è di un anno. C’è tuttavia l’ordine del giorno, recepito dal Governo, con cui si impegna l’Esecutivo ad adottare questo decreto legislativo entro un mese, senonchè per legge il decreto legislativo in bozza viene trasmesso alle Camere che hanno 60 giorni di tempo per esprimere il loro parere e successivamente potrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Se, grazie agli emendamenti presentati dal ministro Severino (pessimi emendamenti, e a breve ve lo spiegherò), il provvedimento dovrà tornare alla Camera, dove non sappiamo cosa succederà, avremo perso la possibilità di introdurre l’unico provvedimento che poteva servire, cioè l’incandidabilità, perché fin quando verrà approvato alla Camera con i provvedimenti che ci saranno, considerando che occorrerà un mese, come da impegno, per emanare lo schema di decreto legislativo, poi due mesi da assegnare alle Camere per emettere il parere, avremo fatto le elezioni. Questo provvedimento arriverà dopo le elezioni. Questo è il risultato.

Si dice: ma noi abbiamo introdotto la corruzione tra privati, rispettando così la Convenzione di Strasburgo del 1999 (che è legge dello Stato dal 28 giugno scorso, grazie ad un disegno di legge dell’Italia dei Valori). Ma non è vero. Avete cambiato il titolo all’articolo 2635 del codice civile, ossia l’infedeltà degli amministratori, il reato societario. Perché l’avete chiamato corruzione privata? Cosa c’entra? È un inganno. Ditelo chiaramente: non la vogliamo fare. È inutile che cambiate il titolo all’articolo 2635, apportandovi qualche lieve modifica. Si tratta del reato societario commesso degli amministratori, dai sindaci, dagli institori, dai direttori, nei confronti della società, tanto è vero che è un reato che si verifica se vi è il nocumento della società, intesa come società di diritto privato e non come collettività. Quindi, non c’entra niente con la corruzione privata. È un reato societario.

Avete detto: ma noi abbiamo previsto il traffico di influenze illecite, così come stabiliva la Convenzione di Strasburgo. Ma guardate l’assurdo: con riguardo alla mediazione di colui che si offre per la mediazione illecita con il pubblico amministratore e che riceve un compenso, il compenso o è patrimoniale o è come se non ci fosse. Il mediatore illecito può influire illecitamente sul pubblico amministratore, ma se non v’è un compenso patrimoniale non commette reato. Noi abbiamo chiesto per quale ragione il compenso deve essere patrimoniale: il compenso può essere di qualsiasi natura, visto che si tratta di un compenso alla mediazione.

Ci può essere un compenso che non è di natura patrimoniale, come in tutta la giurisprudenza e in tutti i reati è previsto: denaro o altra utilità. E allora, se si tratta di altra utilità non vi è reato? Ma cosa significa? Se si ottiene una mediazione illecita, influendo sul pubblico amministratore per ottenere un indebito, ma il prezzo che si paga al mediatore non è in denaro o non ha un contenuto patrimoniale, anche se si verifica l’illecito amministrativo, non si commette reato. Francamente è un’assurdità.

Vi avevamo chiesto di introdurre l’autoriciclaggio. Nel gennaio 2009 abbiamo portato il provvedimento in Aula per votarlo. Il Ministro oggi ha dichiarato: non bisogna decidere sull’onda dell’emotività. Ma quale emotività? È dal 2008 che ne stiamo discutendo. Eravamo arrivati all’Aula – ripeto – a gennaio 2009 per votare il provvedimento sull’autoriciclaggio, poi si è chiesta una pausa di riflessione, che dura da circa quattro anni, e ora il Ministro dice: condivido l’autoriciclaggio, ma non ora, facciamolo dopo. Poi dice: condivido la modifica del falso in bilancio, però facciamola dopo. Condivido la modifica del voto di scambio politico-mafioso, ma facciamola dopo. Ma perché sempre dopo? Ma fatele ora le cose, se le volete fare. E quando ne approfittate?

Stiamo discutendo da anni di intervenire contro la corruzione e ci dite: condivido, ma facciamolo dopo. Voi non volete contrastare la corruzione, perché siete amici degli amici dei corrotti. Questa è la verità. Siete amici degli amici dei corrotti. Diversamente, non avreste respinto tutte le nostre sollecitazioni, tutti i nostri emendamenti.

Ministro Severino, lei non è presente in Aula, ma le potranno riferire: ritiri tutte le modifiche, votiamo il pessimo testo della Camera; noi ritireremo i nostri emendamenti, vi daremo anche la fiducia, tanto dobbiamo metterci mano a ciò che i tecnici hanno fatto, per rimediare ai loro guasti, ma almeno chiudiamo questa partita portando a casa l’incandidabilità.

Ma se lei con i suoi ritocchini riporta questo provvedimento alla Camera, non vuole neanche l’incandidabilità. È inutile allora che accolga il nostro ordine del giorno, con il quale impegniamo il Governo a fare il provvedimento entro un mese, se sta lavorando per non farlo, questo provvedimento, perché sta lavorando per cambiare questo disegno di legge, per riportarlo all’esame della Camera dei deputati e perdere quindi altro tempo.

Vi avevamo chiesto, per rispetto del Senato, che ha approvato all’unanimità la relazione sulla materia, di inserire tra le attività a rischio di infiltrazione mafiosa il settore del gioco e delle scommesse. Il Governo, però, ha detto no, mancando di rispetto a quest’Aula, la quale all’unanimità ha individuato nel settore del gioco e delle scommesse un ambito ad infiltrazione mafiosa. Per quale motivo lo ha fatto?

Il Governo ha detto no a queste minime richieste. Per quale motivo?

LAURO (PdL). Le lobby delle concessionarie.

LI GOTTI (IdV). Ah, ecco, per le lobby delle concessionarie. Come siamo d’accordo, senatore Lauro. Sono le lobby che vincono sempre alle spalle dei poveri disgraziati, costretti a giocare, nella speranza di un futuro, in un momento di crisi economica.

Noi, come Aula del Senato, che all’unanimità ha condiviso un documento, volevamo segnalare questo pericolo. Ma il Governo ha detto no, ha detto no a tutto, se non al pennacchio di dire: oggi, dopo 22 anni, porto a casa la mia dottrina minoritaria, e cambia la concussione. Ma per favore!

Se il Ministro con un suo emendamento cancella i pessimi ritocchini che ha fatto a questo disegno di legge, votiamo anche la fiducia, ritiriamo i nostri emendamenti ed entro domani il provvedimento sarà legge. In ogni caso, questo o quello della Camera sono testi pessimi, e dovremo comunque cambiarli. Almeno, però, può diventare legge e potremo dire all’Europa che l’Italia ha una nuova legge contro la corruzione. Sappiamo che non è vero, ma potremo sventolare questa bandiera.

Siamo disponibili a votare la fiducia e a ritirare i nostri emendamenti, se c’è però un atto di umiltà da parte Governo. Sottosegretario Mazzamuto, la ringrazio per la sua attenzione, ma riferisca al Ministro le nostre osservazioni.

Giustizia: sciocca “polemica” del responsabile PD che critica i progetti dell’IDV per la Giustizia, senza conoscerli o capirli.

Ottobre 17, 2012 in Appunti

 

 

Leggo ora un’intervista del responsabile giustizia del PD,  on. Andrea Orlando e scopro un giudizio negativo sulla politica della Giustizia dell’IDV,  definita  “forcaiola”.

Io non so che cosa abbia letto del nostro programma,  l’on.Orlando.  So quello che, pazientemente,  gli ho spiegato  (lui non è un tecnico della materia),  quando cercai di impostare la linea politica sui punti salienti della Giustizia,  che diligentemente condivise. 

Devo dare atto ad Andrea Orlando del grande rispetto mostrato per il programma per la Giustizia dell’IDV,  articolato in 25 disegni di legge,  contenenti le proposte di riforma struttuale   (Ufficio per il Processo,  informatizzazione,  assunzione di personale amministrativo,  progressione di carriera per i 40 mila dipendenti  che attendono da circa 15 anni)  e di riforma di sistema  (codice penale,  codice di procedura penale,  processo civile,   processo del lavoro,  diritto societario), ampiamente condiviso e spesso ripreso nei disegni di legge del PD.

Ora,  l’on.Orlando,  ci definisce “forcaioli”,  al punto da assumere incompatibili i programmi per la Giustizia,  dell’IDV e del PD.

Io non penso che l’on.Orlando sappia esattamente cosa abbia inteso dire.

Mettiamolo alla prova:   mi faccia un esempio,  l’on.Orlando,  di programma “forcaiolo”, rinvenibile nei disegni di legge dell’IDV.   Anche un solo esempio.  Lo faccia per serietà e per rispetto,  anche di se stesso.

Qualora,  come credo,  l’on.Orlando dovesse sottrarsi a questa minima interlocuzione,  la mia conclusione,  ovviamente,  non sarà nel segno del giudizio di inadeguatezza del PD  (conoscendo e lavorando,  con buona intesa,  con diversi parlamentari PD,  in materia di giustizia),  bensì dell’approssimazione e impreparazione del collega Orlando,  comprensibilmente a disagio in materia che non conosce e di cui,  miracolo della natura,   è responsabile nazionale.

Andrea Orlando è un bravo ragazzo ma,  scendesse dal seggiolone.  La giustizia,  non è cosa per lui. 

 

 

Quando non è tempo di aspirina ma di chirurgia. Schiacciare la testa del serpente.

Ottobre 16, 2012 in Appunti

 

Noi vogliamo vivere sani e dobbiamo schiacciare la testa del serpente.

E non siamo tutti uguali.  Sono i corrotti e gli amici dei corrotti che vorrebbero tutto uguale e indistinto. No,  per nulla.  Ci sono gli onesti,  i leali,  le persone perbene. Sono tantissimi.  Non diamogliela vinta ai corrotti e ai disonesti. Loro,  con noi,  non c’entrano.  Hanno sbagliato strada. Da noi,  non si passa.  Non si deve passare.

 

<<L’aere e la terra e tutte lor misure venire a corruzione, e durar poco>>.

Ci rammenta Dante Alighieri.

La corruzione è  l’equivalente del disfacimento,  della degenerazione,  della decomposizione.

E’ come un organismo attaccato dalle metastasi tumorali che,  all’apparenza,  sembrano espressione di nuova vita,  di segmenti aggiuntivi,  di proliferazione.  Poi, invece,  è noto che quell’apparenza divora la vita,  la decompone e muore con essa.

La metastasi è l’inizio della fine di un sistema organico.

La corruzione attacca  il sistema,  lo azzanna,  ne succhia il sangue,  essendo un parassita dell’organismo.  Appare,  all’inizio,  vivace, quasi un qualcosa che si aggiunge. E’,  invece,  mortale,  perchè alla fine distrugge ciò di cui si alimenta, senza riuscire ad essere  una nuova linfa del sistema,  non potendolo sostituire ma corrodendolo.

Ecco perchè la corruzione è un nemico della società e dei sistemi organici, rappresentandone la malattia che,  se non aggredita chirurgicamente,  ha una evoluzione mortale.

Ancora più pesante è la corruzione morale,  presupposto generalmente della corruzione materiale.

Il corrotto morale è un apparente sano che,  con ingordigia,  agogna alla corruzione materiale.

La corruzione è una delle peggiori malattie dell’uomo.  Malattia insidiosissima e,  all’inizio, silente.  Quando si manifesta,  ha già prodotto il danno.  Bisogna,  allora, evitare che il danno diventi mortale.  Serve aggredirlo e distruggerlo,  prima che il danno diventi esso distruzione.

Anche l’Italia dei Valori,  operando in un sistema di malattie, ha subito qualche infezione.

Pareva che bastassero gli anticorpi del patrimonio genetico della onestà,  della lealtà,  della legalità,  della giustizia.

Noi dell’IDV,  ci siamo trovati insieme,  perche convinti di avere lo stesso comune patrimonio genetico che,  senza dover creare diversità,  è sicuramente un indice di sensibilità avversa alla disonestà,  alla slealtà,  alla illegalità,  all’ingiustizia.

Scopriamo che tra di noi,  c’è il virus della malattia e che gli anticorpi,  in alcune realtà,  hanno ceduto.

Dobbiamo ricostruire il muro,  riparare le falle, espellere la malattia.  Senza indugio,  indulgenza, pietismo per i nemici.  Perchè i corrotti sono nostri nemici. Sono la malattia da curare chirurgicamente,  sono metastasi che aggrediscono pericolosamente.  Non c’è tempo per scrutare il decorso della malattia.  Mano al bisturi.