#Geografia Giudiziaria: male interpretata la delega ed errato lo schema di decreto. Da cambiare o finirà sotto la scure della Giustizia Amministrativa e Costituzionale
Luglio 10, 2012 in Appunti
Così la legge delega per la nuova geografia giudiziaria.
Recita, alla lett.B dell’art.2:
<< Ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l’assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell’estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell’indice delle sopravvienenze, DELLA SPECIFICITÀ TERRITORIALE DEL BACINO DI UTENZA, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, E DEL TASSO D’IMPATTO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane>>.
È evidente che accanto ai criteri cosidetti numerici e quantitativi, si colloca il criterio derogatorio riguardante il TASSO D’IMPATTO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.
Siffatto criterio, non è, chiaramente, in correlazione funzionale con il Tribunale e l’Ufficio di Procura della Repubblica, dal momento che le attività di indagine per fatti di criminalità organizzata sono attribuite alla Procura Distrettuale Antimafia presso la Corte di Appello.
Il richiamo del legislatore al criterio del tenere conto della specificità territoriale anche con riguardo al TASSO D’IMPATTO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, ha voluto cogliere l’importanza della presenza sul territorio, contaminato dalla criminalità organizzata, dello Stato con il luogo ove si amministra la giustizia in senso lato.
Lo schema di decreto legislativo elaborato dal Ministero della Giustizia, invece non ha proprio colto siffatto criterio.
Infatti, è scritto nello schema:
<<I dati esposti nella relazione della Direzione Distrettuale Antimafia confermano che in tutta l’area della Corte di Appello di Catanzaro (vale anche per altri distretti)si registra una notevole attività della criminalità organizzata, che peraltro appare sufficientemente presidiata e presidiante dai tribunali accorpanti anche tenuto conto che le Direzioni Distrettuali Antimafia mantengono la titolarità delle indagini relative ai reati cosiddetti distrettuali>>.
All’evidenza il Ministero ha letto il criterio nell’ottica della risposta giudiziaria alla criminalità organizzata, ossia nell’ottica della capacitá di risposta funzionale, affidata alla Procura Distrettuale Antimafia.
Ma ciò era ben noto al legislatore ed, infatti, il criterio è nell’ottica di apprezzamento dell’impatto sul territorio della criminalità organizzata e non nell’ottica della risposta giudiziaria alla mafia.
Avendo il Ministero riferito, nello schema, dell’insistenza “di una notevole attività della criminalità organizzata”, tale dato è da utilizzare quale criterio derogatorio dei numeri e delle quantità, essendosi privilegiata, da parte del legislatore, l’importanza del mantenimento del simbolo dello Stato, ossia del Tribunale (o di una sezione distaccata, come ad esempio Corleone), del Palazzo di Giustizia, da potenziare e non da sopprimere.
Questo ha voluto il legislatore e a questo deve attenersi il Ministero, pena una manifesta violazione della legge delega.
Se il Ministero insistesse, ben legittimamente sarebbe investita la Magistratura Amministrativa e finanche la Corte Costituzionale, perché sarebbe evidente che, attraverso la violazione della delega, si concretizzerebbe un conflitto di attribuzione tra il potere legislativo e il potere esecutivo.