Quando la Cassazione, annullò la sentenza di condanna, pronunziata dalla Corte di Appello di Palermo, di Marcello Dell’Utri, disponendo un nuovo giudizio, il commento più diffuso fu: esiste un giudice a Berlino.
La frase, richiama la disavventura giudiziaria di un mugnaio di Potsdam che, nel ‘700, in un contrasto giudiziario con un nobile, non riusciva ad ottenere ragione e giustizia. Il mugnaio, non si arrese, ricorrendo a tutte le magistrature prussiane che continuarono a dargli torto. Con testarda volontà, il mugnaio riuscì ad arrivare a Federico II il Grande, la massima autorità, il sovrano di Prussia. Andò a Berlino. Ottenne giustizia. La frase e la storia, vogliono quindi significare, dopo la malagiustizia, l’esistenza di un Giudice che ripara i torti subiti. Con il: “ci sarà un giudice a Berlino”, si manifesta così la fiducia e l’auspicio di chi si senta vittima di malagiustizia, di avere riconusciuti i diritti, rivolgendosi al massimo vertice della magistratura.
Il giudice di Berlino (la Cassazione), evocato dopo l’annullamento della sentenza di condanna, ha, ieri, depositato le motivazioni della decisione.
Tre le affermazioni principali del Giudice di Berlino:
1. Il concorso esterno nell’associazione mafiosa, non è una stortura ma fotografa realà criminali esistenti, codificate agli articoli 110 (concorso) e 416bis (associazione mafiosa) del codice penale.
2. Marcello Dell’Utri ebbe rapporti con i vertici di Cosa Nostra, facendosi da tramite nel rapporto tra Stefano Bontade (boss di primissimo piano di cosa nostra, poi ucciso nella guerra di mafia con la fazione vincente, cosidetta “corleonese”, facente capo a Riina e Provenzano), e Silvio Berlusconi.
3. Silvio Berlusconi diede molto denaro a cosa nostra, in un rapporto di reciproca convenienza.
Marcello Dell’Utri, con il ruolo svolto e facilitando gli interessi di cosa nostra, ne rafforzò il “prestigio” criminale e il peso.
Insomma il Giudice di Berlino, ha scritto pagine pesantissime su Marcello Dell’Utri e su Silvio Berlusconi, vittima ma, anche, beneficiario di convenienze “paritarie” e convergenti con i mafiosi.
Quegli stessi gioiosi e frettolosi estimatori del Giudice di Berlino, non si azzardassero ora a dire che IL GIUDICE DI BERLINO E’ UNA CAROGNA.
QUANDO DECISE LA CASSAZIONE, NEL MARZO, SCRISSI LE CONSIDERAZIONI CHE SEGUONO.
Sulla sentenza della Cassazione per il caso di Marcello Dell’Utri, qualche punto di chiarezza, mi appare opportuno:
1. La Cassazione è il giudice delle sentenze, a differenza del tribunale e della Corte d’Appello, che sono giudici del fatto. Questo significa che la Cassazione, ha l’onere di verificare se una sentenza sia rispettosa dei criteri legali di valutazione delle prove, della esatta qualificazione giuridica, della corretta applicazione delle regole processuali. I poteri della Cassazione, quando censura una sentenza, sono: a) quelli di annullamento senza rinvio. Ossia la sentenza viene definitivamente annullata e la vicenda si chiude. b) di annullamento con rinvio, ossia la disposizione di un nuovo giudizio. c) di annullamento con rinvio, sia della sentenza di appello sia di quella di primo grado. Solo in questo caso il processo riparte da zero.
Nel caso Dell’Utri, la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di appello. Quindi dovrà essere rifatto il processo di appello. Non è esatto dire, come pure i media dicono, che il processo deve ripartire da zero. No. Riparte dall’appello, sicchè non dovrà rifarsi l’istruttoria dibattimentale. La Corte di Appello, dovrà rispettare i punti di diritto che la Cassazione, indicherà nella motivazione (che non conosciamo).
2. Molti commenti sulla sentenza della Cassazione, sono in effetti commenti sulla requisitoria del Procuratore Generale. Non è però detto che la Cassazione abbia condiviso tutte o alcune delle argomentazioni del Procuratore Generale. Lo sapremo quando verrà depositata la motivazione.
3. Le evidenti lacune motivazionali (proprio per ciò vi è stato l’annullamento), non dovrebbero riguardare l’acquisizione delle prove, avvenuta nel primo grado. Diversamente, l’annullamento avrebbe interessato anche la sentenza del Tribunale, ossia le sede in cui si è formata la prova.
4. Altro non sarebbe corretto dire. E’ mio costume rispettare le sentenze e valutarle solo dopo averle lette. L’unica cosa che tecnicamente posso dire è, che si riparte dalla sentenza di condanna pronunziata in primo grado. La condanna è stata di nove anni di reclusione, poi ridotti, in appello, a sette anni. E’ certo, altresì, che una eventuale nuova condanna in appello, non potrà aumentare la quantità della condanna, in quanto la Cassazione, ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale di Palermo che aveva chiesto, anche lui, l’annullamento della sentenza di appello, nella parte del quanto di pena. Insomma, in ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, la pena non potrà essere di nove anni (così in primo grado), ma dovrà attestarsi a sette anni.
5. Vorrei concludere richiamando cosa è il concorso esterno in associazione mafiosa, secondo la giurisprudenza della Cassazione:
<< In tema di reati associativi, è configurabile il concorso cosiddetto esterno nel reato, in capo alla persona che, priva del legame morale alla società criminale e non inserita nella struttura organizzativa dell’associazione, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, purchè detto contributo abbia un’effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell’associazione>> , così le Sezioni Unite della Cassazione.
6. La Corte di Appello, è chiamata a decidere se le prove acquisite a carico di Marcello Dell’Utri, si incasellino nel paradigma indicato dalla Cassazione. Se la prova non esiste o la prova non è certa, oltre ogni ragionevole dubbio, Marcello Dell’Utri, dovrà essere sciolto da qualsiasi addebito penale, essendo del tutto indifferenti, nel giudizio penale, le valutazioni etiche o politiche.