Monti fa spallucce. Art.18 modificato. Bisogna leggerlo per capire l’offensiva truffa. Eccolo: giudicate voi.
22 Marzo 2012 in Appunti
MONTI AFFERMA CHE TESTO PROPOSTO DELL’ARTICOLO 18 NON VERRA’ MODIFICATO.
PER GIORNI HA PARLATO DEL MODELLO TEDESCO, ORA IMPONE MODELLO ARROGANTE.
STRANO PER UN UOMO CHE HA SEMPRE DATO L’IMPRESSIONE DI VOLER DIALOGARE.
NON E’ UNA BUONA SCELTA.
POSSIBILE CHE NON REALIZZI CHE TUTTI I SINDACATI, PROPRIO TUTTI, ANCHE SE CON TONI DIVERSI, CRITICANO IL TESTO? MILIONI E MILIONI DI LAVORATORI E CITTADINI, SONO INDIGNATI PER LA TRUFFA E MONTI FA SPALLUCCE?
Neanche le bestialità giuridiche, meritano attenzione? Possibile non rendersi conto di ciò che hanno scritto e proposto? Ed ora ottusamente difeso? Fuori da ogni razionalità. O è una tattica? Ripropongo, ancora una volta, ciò che ho scritto e già diffuso. Per chi non l’avesse letto e, con le scuse, per gli altri che vi hanno già dedicato attenzione.
Il comma 5 dell’ articolo 18 proposto dal Governo, recita:
<< Nell’ipotesi in cui annulla il licenziamento perchè accerta l’inesistenza del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, il giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data di licenziamento e condanna il datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, avente i requisiti dimensionali di cui al decimo comma, al pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva compresa tra un minimo di quindici e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, tenuto conto dell’anzianità del prestatore di lavoro e del comportamento e delle condizioni delle parti>>.
E’ una norma paradossale. Infatti, ecco la scansione:
a)l’accertamento del giudice, nel confronto delle parti, si conclude per l’inesistenza del giustificato motivo o della giusta causa del licenziamento;
b) il giudice annulla, conseguentemente, il licenziamento;
c) dopo aver fatto ciò, il giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro.
E’ di tutta evidenza che, quanto disciplinato da questo comma, annulla la possibilità di difesa e diritto di reintegra del lavoratore licenziato, in tutti i casi, anche in quelli discriminatori.
In questa ipotesi, il licenziamento è radicalmente nullo e il giudice, deve ordinare la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (comma 1 dell’art.18). Senonchè la norma del comma 1, può essere aggirata, motivandosi il licenziamento, non per il vero motivo (che è nullo) discriminatorio, bensì mascherandolo con il giustificato motivo soggettivo o della giusta causa.
Invero, il giudice, anche accertando l’inesistenza del motivo addotto, dovrà, comunque, dichiarare risolto il rapporto di lavoro, pur annullando il licenziamento.
La norma del comma 5, è un autentico grimaldello destinato a scardinare qualunque difesa e garanzia, anche per i licenziamenti discriminatori. Basterà, infatti, che il licenziamento, venga motivato, inventandosi un giustificato motivo o giusta causa, in quanto, pur accertata l’ inesistenza di tali motivi, il giudice non potrà ordinare la reintegrazione nel posto di lavoro, ma dovrà dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro.
E’ una vergognosa presa in giro, difficile da inquadrare in un qualsiasi criterio di ragionevolezza giuridica.
Quando, il primo comma dell’art.18, solennemente proclama il divieto di licenziamento discriminatorio, esso manifesta una profonda ipocrisia, perchè il comma 5, introduce la possibilità da aggirare il solenne principio proclamato al primo comma.
Queste prese in giro, su cose che decidono l’esistenza, la sopravvivenza, la vita di un lavoratore, devono essere respinte perchè offensive, non solo dei principi e del diritto, ma anche dell’intelligenza.
E la chiamano riforma del mercato del lavoro. Vergognoso.
ma è proprio licenziare che vogliono….se ci fosse alternativa a trovare altro lavoro….ma questo e’ difficile…basta girare per il collocamento e si vede cosa si trova….
ritengono che esista mobilità. La realtà è altra.
E’ così. Come se vivessero in altra realtà.
e…vedrete che con queste soluzioni ci troveremo tutti con le pezze dove sappiamo. Grazie governicchio più che balneare…
Scusate, ma il paragrafo in grassetto è una forzatura che non tiene assolutamente conto dei margini interpretativi del diritto che ci sono sempre in questo genere di processi. Non basta indicare una giusta causa, anche se inesistente, per cancellare i presupposti di una causa discriminante.