Concussione o estorsione ? Questo è il problema. Berlusconi-Ruby a rischio ?Dibattito che non capisco

18 Marzo 2012 in Appunti

 

 

Mi appaiono non giustificate le preoccupazioni collegate alla proposta di modifica del reato di concussione, riferite al processo Berlusconi-Ruby.

Infatti, nel seguire le indicazioni della convenzione di Strasburgo anticorruzione,  si vuole evitare,  quanto spesso è accaduto,  ossia il fatto che il corruttore,  dopo aver ricevuto una indebita utilità dal corrotto,  accampi una causa di giustificazione,  asserendo d’essere vittima di concussione.

In effetti,  oggi il reato di concussione,  è costruito sulla condotta del concussore subita dalla vittima.

La proposta di modifica,  è nel senso di collocare la condotta di concussione,  nel reato di estorsione,  con un comma aggiunto che recita:

<<La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1032 a euro 3098 se la violenza o minaccia è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni, ovvero se concorre taluna delle circostanze indicate nell’ultimo capoverso dell’art.628>>.

La condotta base di estorsione è:  <<Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno…>>.

L’attuale reato di concussione è : <<Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare od a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo denaro o altrà utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni>>.

La giurisprudenza e la dottrina,  hanno dato un significato ben chiaro alla “induzione“, ossia:

 <<Nel reato di concussione l’attività di induzione non è vincolta a forme tassative,  rilevando a tal fine ogni comportamento del pubblico ufficiale che sia comunque caratterizzato da un abuso di poteri che valga ad esercitare una pressione psicologica sulla vittima, in forza della quale quest’ultima si convinca della necessità di dare o promettere denaro od altra utilità per evitare conseguenze dannose>>.

Nella proposta di modifica. al posto del verbo “induce”,  v’è il sostantivo “minaccia”.

Bisogna,  quindi,  dare un contenuto alla parola minaccia.  Anche,  in questo caso,  la giurisprudenza e la dottrina,  hanno riempito di uno scpecifico significato,  la parola minaccia.

L’articolo del codice penale che ci interessa è il 612  (reato di minaccia).  La più diretta condotta di minaccia,  è quella,  ad esempio,  di puntare una pistola contro una persona.  Ma la minaccia, è anche altro, ossia:

<<la fattispecie è integrata anche quando in assenza di parole intimidatorie o di gesti espliciti, sia adottato un comportamento univocamente idoneo ad ingenerare timore, sicchè possa essere turbata o diminuita la libertà psichica del soggetto passivo>>.

Questa è la minaccia:  esattamente, quella modalità di condotta che produce l’effetto di indurre.

All’evidenza,  le condotte del concussore e dell’estorsore,  coincidono,  ad eccezione dell’autore (nella concussione  è un pubblico ufficiale) .

La  proposta di modifica  trasferisce,  quindi,  nell’estorsione,  la condotta estorsiva commessa dal pubblico ufficiale.

Nessuno, allora,  vuole eliminare una condotta delittuosa oggi esistente,  ma chiamarla diversamente e aggravando le pene.

Proprio per tale ragione,  nel processo Berlusconi -Ruby,  si continuerebbe ad applicare la norma attuale,  prima cioè dell’eventuale modifica ,  perchè norma più favorevole,  prevedendo una pena più bassa.

Ecco,  la ragione che mi lascia perplesso,  sul grido di allarme circa il  rischio di sparizione di un reato.

Comunque,  la proposta dell’IDV  (che PD ha ripreso con proprio ddl),  proprio perchè proposta,  è suscettibile di modifiche per allontanare quei rischi che io,  in verità,  non vedo.