Corruzione impegno e gioco delle 3 carte. Racconto la situazione

19 Febbraio 2012 in Appunti

Questo reato è  indicato nella Convenzione di Strasburgo contro la corruzione, sottoscritta dall’Italia nel gennaio del 1999.  Il testo predisposto non si discosta dalla Convenzione. Il Pdl non gradisce per nulla l’introduzione di questo reato nel nostro ordinamento. Questa la ragione per cui, dalla mia proposta di legge, sono trascorsi, inutilmente oltre 3 anni. Non penso che il partito, con più numeri in parlamento, abbia cambiato idea. Gireremo intorno alla corruzione. Ma lo scoglio è questo articolo. Perche? Perchè contrasta le cricche, dalla P3 alla P4 e a seguire. Proprio quell’attività particolarmente congeniale ad alcuni uomini del Pdl. Il Ministro Severino dichiara che sarà in cima ai suoi pensieri il disegno di legge contro la corruzione pendente alla Camera. Ma quel disegno di legge, non contiene i nuovi reati, tra cui quello sottoriportato. E’ al Senato, la ratifica della convenzione di Strasburgo e sono al Senato, le norme di adeguamento interno conseguenziali alla ratifica. Sembra una storia complessa. Per nulla. E’ il gioco delle tre carte.

«Art. 346. – (Traffico di influenze illecite). – Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni.
La condanna importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giurisdizionali.
Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l’interdizione temporanea dai pubblici uffici».