Archivio 2012 Febbraio 19

Corruzione impegno e gioco delle 3 carte. Racconto la situazione

Febbraio 19, 2012 in Appunti

Questo reato è  indicato nella Convenzione di Strasburgo contro la corruzione, sottoscritta dall’Italia nel gennaio del 1999.  Il testo predisposto non si discosta dalla Convenzione. Il Pdl non gradisce per nulla l’introduzione di questo reato nel nostro ordinamento. Questa la ragione per cui, dalla mia proposta di legge, sono trascorsi, inutilmente oltre 3 anni. Non penso che il partito, con più numeri in parlamento, abbia cambiato idea. Gireremo intorno alla corruzione. Ma lo scoglio è questo articolo. Perche? Perchè contrasta le cricche, dalla P3 alla P4 e a seguire. Proprio quell’attività particolarmente congeniale ad alcuni uomini del Pdl. Il Ministro Severino dichiara che sarà in cima ai suoi pensieri il disegno di legge contro la corruzione pendente alla Camera. Ma quel disegno di legge, non contiene i nuovi reati, tra cui quello sottoriportato. E’ al Senato, la ratifica della convenzione di Strasburgo e sono al Senato, le norme di adeguamento interno conseguenziali alla ratifica. Sembra una storia complessa. Per nulla. E’ il gioco delle tre carte.

«Art. 346. – (Traffico di influenze illecite). – Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni.
La condanna importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giurisdizionali.
Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l’interdizione temporanea dai pubblici uffici».

Art.18 questo il testo su cui si contende. Se ne discute. Serve conoscere la norma o averla sottomano, per seguire dibattito.

Febbraio 19, 2012 in Appunti

E’  UNA GRANDE DISPUTA.
 Si dice che l’articolo sotto riprodotto, sarebbe la causa del mancato sviluppo del paese. Si dice che gli investitori stranieri, non verrebbero in Italia, per colpa di questo articolo. Si dice che i giovani non trovano lavoro, per colpa di questo articolo. Ho pensato di presentarvi il colpevole di tante nefandezze. Già lo conoscerete. Altrimenti, un ripasso. Mutuando una espressione di storica levatura, vi dico: tornando a casa, dopo aver dato un bacio sulla fronte dei vostri bambini, chiedete loro se avessero fatto i buoni non pensando alle cose cattive, all’art.18. Dai loro occhi, capirete, se son stati buoni o biricchini. L’importante è che imparino la differenza tra il bene ed il male.
 
  
Articolo 18  Statuto dei Lavoratori
 
Ferma restando l’esperibilità delle procedure previste dall’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell’art. 2 della legge predetta o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.

Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il licenziamento di cui sia stata accertata la inefficacia o l’invalidità a norma del comma precedente. In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all’art. 2121 del codice civile

Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente è tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione.

Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto si intende risolto. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.

Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’art. 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

L’ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l’ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell’art. 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile. L’ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’art. 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all’ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l’ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all’importo della retribuzione dovuta al lavoratore.