Archivio 2012 Febbraio

Omicidio stradale. La speculazione sul dolore e l’inganno

Febbraio 29, 2012 in Appunti

COME ERA SCONTATO, IL MINISTRO SEVERINO HA STOPPATO LA SPECULAZIONE SUL DOLORE, PORTATA AVANTI DA ALCUNI PARLAMENTARI DEL PDL, TRA CUI IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TRASPORTI DELLA CAMERA, PER INTRODUZIONE DI UN REATO CHE GIA’ ESISTE. SI PUO’ INTERVENIRE CON MODIFICHE SULL’ART.589 DEL CODICE PENALE. HO PRESENTATO LO SCORSO ANNO APPOSITO DISEGNO DI LEGGE, MA NON PUÒ DIRSI CHE NON ESISTE. RIPUBBLICO QUANTO GIA’ SCRISSI SUL TEMA, ESSENDO DI OGGI LE POLEMICHE SULLO STOP DA PARTE DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA. INSOMMA IL DOLORE SI RISPETTA, SENZA SPECULARE SU DI ESSO.

La stampa  ha,  ovviamente,  ripreso l’annuncio del ministro Passera,  sul tema dell’omicidio stradale.  Ho incontrato molti familiari di vittime e ho ascoltato racconti strazianti.  Per questa ragione,  è insopportabile che si facciano annunci e proclami,  senza alcuna razionalità e correttezza giuridica.  Ho esposto la mia opinione,  trasfusa nel disegno di legge n.2925  (in questo sito, andando su “iniziativa legislativa” e cliccando sul numero del disegno di legge).  
Ripubblico,  per le stesse ragioni,  la mia nota,  messa in rete stamane alle 7.

Non capisco perchè anche il ministro Passera,  vada ad inciampare sulla bufala giuridica della creazione di un asserito nuovo reato:  l’omicidio stradale.

La bufala è stata creata, qualche tempo fa, da qualche ipocrita speculatore sul dolore  straziante dei familiari.  Poi è stata cavalcata da ignoranti del diritto  (rammento, tra l’altro, il sindaco di Firenze),  nella scorsa primavera-estate.

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Prescrizione. Cosa è e perché. Un marchio d’infamia per l’uomo pubblico

Febbraio 26, 2012 in Appunti

Si aggiunge in coda alla nota che segue, per chi volesse approfondire, la linea guida di riforma dell’istituto della prescrizione, redatta dalla Commissione ministeriale del 2007, che richiama il lavoro delle precedenti commissioni.                                                                                                                 

tribunale MilanoCommesso un reato, dopo un certo periodo di tempo,  non è più possibile procedere penalmente nei confronti del colpevole.
La ragione di questa norma, si spiega con il fatto  che,  se lo Stato non riesce ad esercitare il suo potere entro un tempo prestabilito,  è come se vi rinunciasse.

E’ ovvio che vengano colpiti dalla prescrizione,  le situazioni più diverse,  non esistendo la possibilità di fare una legge per ogni singolo caso.  Faccio un esempio.
Viene scoperto il cadavere di una persona.  Fatti gli accertamenti,  si ha la certezza che si tratti di morte violenta,  risalente a 30 anni prima della scoperta.  Ulteriori indagini,  consentono di conoscere il nome della vittima,  la ragione violenta della morte,  il possibile autore dell’uccisione.
Viene interrogato il presunto omicidia, che confessa il motivo e le modalità dell’omicidio.
Ma sono passati 30 anni.  Il reato è prescritto per il decorso del tempo.  E la medesima cosa accadrebbe,  se il tempo massimo maturasse dopo la condanna,  anche confermata in appello, ma ancora pendendo il processo in Cassazione.

La legge stabilisce quanto è il tempo massimo di ogni reato.
Per il reato di corruzione di un testimone,  reato ricostruito definitivamente dalla Cassazione con  la sentenza Mills,  il tempo massimo era di 10 anni.  Sino al 2005,  il tempo della prescrizione, era di 15 anni.  Poi, con la legge cosidetta exCirielli  (una delle leggi ad personam,  di cui ha beneficiato Berlusconi,  in altre 4 occasioni),  sono stati notevolmente accorciati i tempi della prescrizione.
I giudici di Milano,  facendo i conti,  hanno deciso che è scaduto il tempo massimo.
Prima di dichiarare la prescrizione,  il Tribunale  aveva l’obbligo di valutare se Berlusconi dovesse essere assolto perchè non colpevole.  Fatta questa verifica,  più semplice quando avviene da parte dello stesso giudice che ha istruito il processo, avendo escluso di dover assolvere Berlusconi, ha applicato la legge,  ossia non ha emesso la sentenza di condanna,  perchè il reato è prescritto.
In questo caso,  quasi tutto viene cancellato.  Rimangono in vita solo le obbligazioni civili scaturenti dal reato.  Ad esempio,  lo Stato può chiedere i danni a Berlusconi,  scaturiti dall’essere stata deviata la giustizia con la corruzione del testimone Mills.
Ecco la ragione per cui la difesa preannuncia l’appello,  essendo altamente prevedibile che,  nella motivazione,  saranno spiegate le ragioni del perchè Berlusconi non è stato assolto.

Insomma la cosidetta sentenza di condanna senza pena.  Un marchio di infamia per un uomo pubblico.

Appartiene alla categoria delle fandonie,  il proclama della innocenza di Berlusconi,  subito diffuso dall’apparato, che  tenta,  così,  di prendere in giro i cittadini.

                                                                                                            

Per chi volesse approfondire,  allego, come detto,  a seguire le linee guida della commissione ministeriale per la riforma del codice penale, del 2007,  sull’istituto della prescrizione.  I lavori della commissione,  si collegano a quelli delle precedenti commissioni ministeriali:

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Parlamentari che hanno autorizzato la pubblicazione dei redditi. Elenco, nel segno della trasparenza

Febbraio 23, 2012 in Appunti

aulaRiporto di seguito integralmente la pagina di Openpolis contenente l’elenco dei Parlamentari che hanno autorizzato la pubblicazione dei redditi (Mi si chiede come accedere  alle denunce dei redditi. Serve andare sul sito della camera di appartenenza, cliccare sul nome del parlamentare, si apre la scheda  di tutto ciò che riguarda il parlamentare,  ivi inclusa la dichiarazione dei redditi online).

LE DICHIARAZIONI PATRIMONIALI DEI PARLAMENTARI

Elenco aggiornato dei parlamentari che hanno dato il consenso alla pubblicazione online della dichiarazione patrimoniale personale (beni mobili e immobili, redditi e spese elettorali).
Tutti i senatori e deputati sono tenuti a depositare la dichiarazione patrimoniale e aggiornarla ogni anno, ma la stessa legge che prevede questo obbligo (la n.441 del 1982) stabilisce anche che queste informazioni siano raccolte in un apposito Bollettino che è consultabile solo presso la Camera o il Senato.
Dunque i dati sono “pubblici” ma non pubblicabili online, se non con l’assenso del singolo parlamentare.
Grazie all’iniziativa dell’On. Rita Bernardini ora per i parlamentari che lo desiderano è sufficiente compilare un modulo perché gli uffici inseriscano la dichiarazione nella pagina web del parlamentare. Quando questo avviene il nostro elenco si aggiorna automaticamente.
Sarebbe utlile se le Regioni e gli enti locali adottassero la stessa procedura …
Hanno finora dato il consenso alla pubblicazione della dichiarazione patrimoniale 245 parlamentari su 945 (25.93%).

Di seguito l’elenco:

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Art.18 e sviluppo. Diritti ed equità. Si può negare il soggetto debole?

Febbraio 23, 2012 in Appunti

L’art.18 dello Statuto dei diritti dei lavoratori, tutela il lavoratore ingiustamente ed ingiustificatamente, licenziato, nelle imprese con più di 15 dipendenti.

La tutela, ove riconosciuto ingiustificato o ingiusto  il licenziamento, comporta il reintegro del lavoratore nel posto di lavoro.
La tutela si colloca nel più ampio quadro di disciplina del rapporto individuale di lavoro, di cui alla legge 604 del 1966.

Premesso che, risulta difficile pensare che un datore di lavoro, si privi dell’apporto del lavoratore, ove non ci siano valide ragioni, la norma è a presidio di possibili anomalie, rispetto alla normalita e ragionevolezza.

Esiste uno spazio valutativo sul criterio di giustezza e giustizia del provvedimento di licenziamento.

La norma tenta di rappresentare un presidio dall’errore di valutazione.

E’ una norma di civiltà: licenziare è un verbo, il licenziato è una persona.

Togliere ad una persona il diritto al posto di lavoro, significa compromettere la vita di una persona, dei suoi figli, della sua famiglia, della sua esistenza.

Senza volere farne una norma totem, resistente a qualunque, anche  lievemente informale, situazione.

Esistono casi nella periferia della dialettica paradossali, ossia di decisioni giuresprudenziali sbagliate. Rimane, però,  il valore assoluto di una norma che tutela possibili ingiustizie.

Ciò che non riesco a capire, è il perchè si ritenga che una norma che tuteli da una possibile ingiustizia, debba essere un freno allo sviluppo dell’economia e del mercato.

Il gran discutere sull’art.18,  mi appare deviante. Come se si volesse individuare un “colpevole” del  mancato sviluppo di una azienda, casomai conseguenza di mancati investimenti.

Perchè questo gran bisogno di cambiare una norma che tutela un diritto, nell’interesse della stessa impresa e azienda? Perchè la liberalizzazione e sviluppo del mercato, dovrebbero passare dalla porta stretta dei diritti negati?

Sarò banale.  Ancora non ho trovato qualcuno che spieghi, in concreto, come la tutela di un diritto violato, rappresenti un freno allo sviluppo.

Si assume, ancora, che la norma sarebbe di difficile applicazione, a causa di una giurisprudenza che ne avrebbe alterato limiti ed attuazione, con privilegio delle posizioni del lavoratore licenziato e il disconoscimento dei casi di giusta causa.
Si dice, quindi, che l’unico rimedio sarebbe quello della eliminazione,  lasciando intangibile il recesso del datore di lavoro, non costringendolo al reintegro, anche se non riconosciuta dal giudice, la giusta causa.
In buona sostanza la variabilità della casistica, non potrebbe essere compiutamente valutata da un giudice, apparendo la decisione di reintegro, iniqua.

Per contrastare l’iniquità, a mio parere, si creerebbe altra iniquità: nel senso che sempre e comunque, il datore di lavoro avrebbe il diritto di recesso, compensando il lavoratore licenziato con il pagamento di alcune mensilità ( proposta Ichino).

Una soluzione del genere, potrebbe essere comprensibile ove esistesse mobilita’ e, quindi, la possibilità del lavoratore di trovare altra occupazione. In Italia c’e’ mobilita’? Questa e’ la domanda che dovremmo porci.  In assenza di mobilità,  il lavoratore licenziato senza giusta causa, dopo aver esaurito le risorse rappresentate da 10/15 mensilità, come vivrebbe?

Possiami prescindere da queste valutazioni? Non sarebbe, incece, da affrontare il problema dei diritti, per qualunque lavoratore che subisca un ingiusto licenziamento?

Foto

Chiudo una lunga parentesi della vita. Nella nuova mi continuerà a guidare il senso del dovere e l’amore per la Giustizia

Febbraio 21, 2012 in Appunti

Oggi ho esaurito una lunga pagina della mia vita, iniziata nell’aprile del 1970,  da praticante procuratore.  Quarantadue anni.  Mi sono cancellato dall’albo degli avvocati,  avendo preso atto (già da alcuni anni) della impossibilità di poter fare, con impegno, la professione e,  svolgere il mandato parlamentare.

Quando venni eletto, nel 2008  (dopo due anni da sottosegretario alla Giustizia),  il Presidente Di Pietro, chiese a ciascuno di noi parlamentari di fare una scelta:  l’impegno  doveva essere assolto prima di ogni altra cosa.  Doverosamente scelsi di dedicarmi, a tempo pieno, al nuovo incarico.

Ho voluto,  in questi anni,  tenere aperto il mio studio,  perché era stata la mia vita,  non riuscendo a cancellare decenni di passione, di carte, codici, processi. Piazza Fontana, l’eccidio di via Fani e il sequestro Moro,  l’omicidio del commissario Luigi Calabresi,  le stragi e delitti di cosa nostra,  l’assistenza e difesa di grandi pentiti di mafia,  Capaci,  via D’Amelio,  via dei Georgofili,  i fatti del G8 a Genova. Una montagna di ricordi.

Ora ci sono riuscito,  anche se con mestizia.  Non è un bel giorno, oggi.  Sono stato fortunato, questa consapevolezza mi aiuta. Ho vissuto anni di sacrifici e, poi, di soddisfazioni. Ho fatto il mio dovere da avvocato, cercando di dare,  a chi chiedeva il mio aiuto,  il massimo.  E’ ciò che continuerò a fare:  il mio dovere.

Canone RAI anche per Internet

Febbraio 20, 2012 in Appunti

A proposito del previsto canone Rai anche per internet, mezzo recettivo anche di trasmissioni televisive, pubblico l’interrogazione parlamentare del sen. Sangalli che sottoscriverò.

Interrogazione
 
Presentata da
Giancarlo Sangalli
 
– Al Ministro dello sviluppo economico.
 
Premesso che:
 
l’art. 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. “Salva Italia”) ha previsto l’obbligo per le imprese e le società di indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione nel modello di dichiarazione dei redditi;
 
a seguito dell’entrata in vigore di tale disposizione, la RAI- Radiotelevisione Italiana S.p.A. ha provveduto ad inviare indistintamente a diversi soggetti (imprese, società, studi professionali, ecc.) il bollettino postale per provvedere al pagamento dell’abbonamento speciale, specificando che lo stesso è dovuto, oltre che per il possesso di un apparecchio televisivo, anche in presenza di computer con collegamento alla rete internet, in quanto strumento “atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni” (art. 1, R.D.L 21 febbraio 1938, n. 246);
 
il canone speciale Rai deve essere corrisposto nel caso di attività commerciali, a scopo di lucro diretto o indiretto (D.Lgs. Lgt: 21 dicembre 1944, n. 458) e a prescindere dall’utilizzo effettivo dello strumento;
 
l’obbligo del pagamento è stato affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 184 del 2002, con la quale la Consulta stabilisce la natura di tributo del canone, facendo discendere la sua obbligatorietà dal possesso stesso dello strumento: “…il collegamento dell’obbligo di pagare il canone alla semplice detenzione dell’apparecchio, atto o adattabile alla ricezione anche solo di trasmissioni via cavo o provenienti dall’estero (…), indipendentemente dalla possibilità e dalla volontà di fruire dei programmi della concessionaria del servizio pubblico, discende dalla natura di imposta impressa al canone…”;
 
anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ribadito che il canone di abbonamento radiotelevisivo “non trova la sua ragione nell’esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che le leghi il contribuente, da un lato, e l’ente RAI dall’altro (..), ma si tratta di una prestazione tributaria, fondata sulla legge” (sent. N. 24010 del 20 novembre 2007);
 
la giurisprudenza ha chiarito circa l’obbligatorietà della corresponsione del canone speciale, ma non ha risolto i dubbi interpretativi circa la legittimità della richiesta in relazione al possesso di strumenti che l’evoluzione della tecnologia ha reso atti o adattabili alla trasmissione dei programmi televisivi (computer, videofonini, apparecchi modem, ecc.), né circa l’opportunità del pagamento qualora tali strumenti non fossero utilizzati a scopo di intrattenimento, ma perché funzionali all’attività di impresa;
 
già nel 2008, l’Agenzia delle entrate, sollecitata da una associazione di consumatori che chiedeva di specificare la tipologia di strumenti per l’utilizzo dei quali il pagamento del canone speciale RAI fosse dovuto, con propria risoluzione n. 102 del 19 marzo 2008 ha confermato la debenza del pagamento, ma si è dichiarata incompetente a risolvere la questione, in quanto l’individuazione specifica degli apparecchi avrebbe dovuto essere determinata dal Ministero delle comunicazioni (oggi la competenza in materia è del Ministero dello Sviluppo Economico). L’Agenzia ha successivamente provveduto ad inoltrare la richiesta all’amministrazione competente, senza tuttavia ottenere risposta;
 
l’introduzione dell’art. 17 del decreto “Salva Italia” è finalizzato all’emersione delle situazioni illegittime in cui i soggetti si sono sottratti al pagamento del dovuto ma, in assenza della determinazione di cui sopra, obbliga al pagamento del canone speciale anche i soggetti che utilizzano gli apparecchi informatici ai fini dell’attività professionale o di impresa. In merito si ricorda che, in taluni casi, i soggetti economici si sono dotati di tali apparecchiature proprio per assolvere ad obblighi normativi, quali l’adozione della posta elettronica certificata o l’obbligo di comunicazione per via telematica tra imprese e Pubblica Amministrazione;
 
in ragione delle difficile situazione economica, le richieste di pagamento avanzate dalla RAI alle imprese e società, in relazione all’uso di strumenti non tassativamente individuati ed a prescindere dall’effettivo uso che viene fatto di questi, appare un ulteriore ed ingiustificato aggravio a carico delle imprese;
 
Per sapere:
 
in che modo e con quale tempistica il Governo intenda procedere all’individuazione degli strumenti per l’utilizzo dei quali si debba corrispondere il pagamento del canone speciale RAI;
 
attraverso quali provvedimenti il Governo, nelle more dell’adozione degli atti successivi necessari alla risoluzione della questione, intenda sospendere gli effetti delle richieste di pagamento inviate dalla RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. per la corresponsione del canone speciale di abbonamento e conseguentemente l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazione dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Corruzione impegno e gioco delle 3 carte. Racconto la situazione

Febbraio 19, 2012 in Appunti

Questo reato è  indicato nella Convenzione di Strasburgo contro la corruzione, sottoscritta dall’Italia nel gennaio del 1999.  Il testo predisposto non si discosta dalla Convenzione. Il Pdl non gradisce per nulla l’introduzione di questo reato nel nostro ordinamento. Questa la ragione per cui, dalla mia proposta di legge, sono trascorsi, inutilmente oltre 3 anni. Non penso che il partito, con più numeri in parlamento, abbia cambiato idea. Gireremo intorno alla corruzione. Ma lo scoglio è questo articolo. Perche? Perchè contrasta le cricche, dalla P3 alla P4 e a seguire. Proprio quell’attività particolarmente congeniale ad alcuni uomini del Pdl. Il Ministro Severino dichiara che sarà in cima ai suoi pensieri il disegno di legge contro la corruzione pendente alla Camera. Ma quel disegno di legge, non contiene i nuovi reati, tra cui quello sottoriportato. E’ al Senato, la ratifica della convenzione di Strasburgo e sono al Senato, le norme di adeguamento interno conseguenziali alla ratifica. Sembra una storia complessa. Per nulla. E’ il gioco delle tre carte.

«Art. 346. – (Traffico di influenze illecite). – Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni.
La condanna importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giurisdizionali.
Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l’interdizione temporanea dai pubblici uffici».

Art.18 questo il testo su cui si contende. Se ne discute. Serve conoscere la norma o averla sottomano, per seguire dibattito.

Febbraio 19, 2012 in Appunti

E’  UNA GRANDE DISPUTA.
 Si dice che l’articolo sotto riprodotto, sarebbe la causa del mancato sviluppo del paese. Si dice che gli investitori stranieri, non verrebbero in Italia, per colpa di questo articolo. Si dice che i giovani non trovano lavoro, per colpa di questo articolo. Ho pensato di presentarvi il colpevole di tante nefandezze. Già lo conoscerete. Altrimenti, un ripasso. Mutuando una espressione di storica levatura, vi dico: tornando a casa, dopo aver dato un bacio sulla fronte dei vostri bambini, chiedete loro se avessero fatto i buoni non pensando alle cose cattive, all’art.18. Dai loro occhi, capirete, se son stati buoni o biricchini. L’importante è che imparino la differenza tra il bene ed il male.
 
  
Articolo 18  Statuto dei Lavoratori
 
Ferma restando l’esperibilità delle procedure previste dall’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell’art. 2 della legge predetta o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.

Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il licenziamento di cui sia stata accertata la inefficacia o l’invalidità a norma del comma precedente. In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all’art. 2121 del codice civile

Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente è tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione.

Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto si intende risolto. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.

Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’art. 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

L’ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l’ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell’art. 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile. L’ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’art. 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all’ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l’ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all’importo della retribuzione dovuta al lavoratore.

MALAFFARE, CITTADINI, ONORE, DOVERE

Febbraio 17, 2012 in Appunti

Ieri è arrivata una ulterione denuncia della Corte dei Conti, sullo stato della nostra pubblica amministrazione e sulla sua permeabilità alla corruzione e al malaffare.

Indubbiamente è sempre difficile offrire un dato quantitativo scientificamente attendibile dell’incidenza della corruzione e del malaffare sul prodotto interno lordo. Si riesce a dare alcune indicazioni, partendo dai dati accertati e sviluppando una proiezione.

E’ innegabile che nel nostro paese, costano di più i prodotti che lo stato apparato acquista, costano di più le opere che vengono realizzate, esiste la lentezza della macchina dei rapporti cittadino-stato, esiste l’accaparramento indebito di servizi con distrazione di risorse.

Tutto questo – non  certamente una esaustiva esemplificazione del malessere –  incide sulla ricchezza del paese. Continua a leggere →

Ossigeno per noi. Itaca, il bel viaggio. Risposta a L’Infedele di Lerner

Febbraio 16, 2012 in Appunti

L’INFEDELE COMINCIA CON UNA POESIA DI KOSTANTIN KAFAVIS. IO FEDELMENTE RIPUBBLICO LA MIA PREFERITA

AMO QUESTA POESIA. GIA’ ALTRE VOLTE HO VOLUTO TRASMETTERVELA. LO RIFACCIO OGGI. LE COSE BELLE NON STANCANO MAI. L’AUGURIO DEL BEL VIAGGIO.

Itaca

Quando ti metterai in viaggio per Itaca
devi augurarti che la strada sia lunga,
fertile in avventure e in esperienze.
I Lestrigoni e i Ciclopi
o la furia di Nettuno non temere,
non sarà questo il genere di incontri
se il pensiero resta alto e un sentimento
fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo.
In Ciclopi e Lestrigoni, no certo,
nè nell’irato Nettuno incapperai
se non li porti dentro
se l’anima non te li mette contro.

Devi augurarti che la strada sia lunga.
Che i mattini d’estate siano tanti
quando nei porti – finalmente e con che gioia –
toccherai terra tu per la prima volta:
negli empori fenici indugia e acquista
madreperle coralli ebano e ambre
tutta merce fina, anche profumi
penetranti d’ogni sorta; più profumi inebrianti che puoi,
va in molte città egizie
impara una quantità di cose dai dotti.

Sempre devi avere in mente Itaca –
raggiungerla sia il pensiero costante.
Soprattutto, non affrettare il viaggio;
fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio
metta piede sull’isola, tu, ricco
dei tesori accumulati per strada
senza aspettarti ricchezze da Itaca.
Itaca ti ha dato il bel viaggio,
senza di lei mai ti saresti messo
sulla strada: che cos’altro ti aspetti?

E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso.
Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso
già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare.

Kostantin Kafavis