Carceri e Giustizia

17 Dicembre 2011 in Appunti

Il sopraffollamento carcerario è un fatto oggettivo, con un terzo di detenuti oltre la capienza consentita. Ma, attenzione: bisogna scongiurare norme criminogene.
Il sovraffollamento non è da paese civile. Il carcere è privazione della libertà, non sofferenza per condizioni igieniche, di spazio, di cura.

Scontiamo l’inefficienza dell’ex ministro Alfano: colui che, in tre anni e mezzo, ha annunciato 4 piani-carcere, senza realizzarne neanche uno.

Ora si propone di alleggerire il peso del sopraffollamento con la previsione di applicazione della detenzione domiciliare per le condanne definitive sino a 18 mesi o per la pena residua da scontare inferiore a 18 mesi. Questa soluzione,  porterebbe fuori dal carcere, 4000 detenuti.

Accanto a questa misura, il Governo interviene su quelle carcerazioni di durata brevissima. Invero, ogni anno, 21.000 arrestati, stanno in carcere meno di 3 giorni. Si tratta di persone che, arrestate, vengono rimesse in libertà dal giudice, all’udienza di convalida dell’arresto. In tale caso, si prevede di trattenere gli arrestati nelle caserme o commissariati, sino alla udienza di convalida. In tale udienza, il giudice deciderà se l’arrestato debba andare in carcere o rimesso in libertà.

Altre proposte, recepiscono quelle dell’IDV, avanzate sin dal 2008, con appositi disegni di legge.

La norma che merita molta attenzione, è quella dei domiciliari per pene sino ai 18 mesi.

Già l’ordinamento penitenziario, prevede questa misura, a domanda del detenuto e con istruttoria e giudizio del Tribunale di Sorveglianza.

La previsione, invece, di applicazione generalizzata, è stata introdotta a dicembre del 2010 (L.199/2010), come misura straordinaria sino al dicembre 2o13, ossia in “attesa del piano straordinario penitenziario”. Del suddetto piano non si hanno notizie  (facendo parte del catalogo degli spot pubblicitari del governo Berlusconi). Inoltre, si applicava alle pene sino a 12 mesi.

Non vorremmo che, da norma straordinaria con durata sino al dicembre 2013, diventasse una legge “ordinaria” e permanente.-

In questo caso, l’IDV sarà contraria, ritenendo che già esiste  la previsione nell’ordinamento penitenziario, da applicare per singolo caso e non generalizzato.

Se così fosse, la norma sarebbe criminogena,  perchè  assicurerebbe ai possibili criminali (pensiamo alla corruzione, falso in bilancio, evasione fiscale, reati fallimentari,ecc.), la certezza di non andare in carcere mai (per  tali reati, le pene rarissimamente superano i 18 mesi), ma di rischiare di “fare carcere”, casomai, nella villa con piscina, frutto della corruzione.